Controllo preventivo di legittimità e scrittura privata non registrata (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 141 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni statali, la mancata indicazione nel decreto di approvazione del capitolo di bilancio cui imputare l’entrata, la sottoscrizione del contratto in firma autografa da un solo contraente e la scelta di non registrare la scrittura privata costituiscono irregolarità che l’Amministrazione può superare con adeguati chiarimenti in contraddittorio. Il visto di legittimità è ammesso quando risulti dimostrato che il contratto non ha avuto esecuzione in pendenza del procedimento di controllo, nonché la correttezza sostanziale delle modalità di stipulazione e di registrazione dell’obbligazione commerciale. La registrazione in caso d’uso della scrittura privata e l’esenzione dall’imposta di bollo per gli importi inferiori a 40.000 euro integrano valutazioni di legittimità che la Sezione verifica in concreto, senza vincolo di automatico diniego.

Il Fatto

Il Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza ha trasmesso al controllo preventivo di legittimità il decreto di approvazione di un contratto di vendita di un lotto di dieci autoveicoli e motocicli dichiarati fuori uso per cause tecniche o per vetustà e usura, stipulato mediante scrittura privata per l’importo complessivo di 3.789,00 euro. Il provvedimento è pervenuto il 5 agosto 2025, con le relative integrazioni documentali.

Con foglio di rilievo del 14 agosto 2025 l’Ufficio di controllo ha contestato la dilazione delle tempistiche, la mancata indicazione del capitolo di bilancio, la sottoscrizione del contratto in firma autografa da un solo contraente, l’assenza di luogo e data, le discrasie tra specifiche tecniche e atti di gara quanto ai termini di esecuzione e la mancata trasmissione alla Ragioneria Territoriale dello Stato. La questione è giunta in adunanza pubblica per il contraddittorio con l’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce i profili formali e sostanziali del rilievo. Quanto alla sottoscrizione, l’Amministrazione ha chiarito che l’aggiudicatario aveva già apposto la firma digitale sull’obbligazione commerciale e che l’indicazione di luogo e data era assolta dalla protocollazione digitale del Comando. Quanto al capitolo di bilancio, la sua omissione nel decreto è stata qualificata come mero refuso, essendo il dato presente nella documentazione di gara e negli atti successivi.

Il punto centrale riguarda la non esecuzione del contratto in pendenza del controllo. La Corte valorizza la lettura congiunta della determina di aggiudicazione, della comunicazione di avvenuta aggiudicazione e dell’obbligazione commerciale: il ritiro degli automezzi è subordinato al buon esito del controllo preventivo di legittimità, con redazione di apposito verbale di consegna. L’Amministrazione ha confermato di non aver avviato la fase esecutiva, rispettando il principio della partecipazione del controllo alla fase c.d. integrativa dell’efficacia.

Quanto al pagamento già effettuato dall’operatore economico, viene chiarito che esso è dipeso dall’errata indicazione dei termini nelle specifiche tecniche e che l’Amministrazione ne ha avuto conoscenza solo al momento della stipula. Sul punto il collegio ha osservato come l’adempimento sia comunque intervenuto, con una potenziale posizione di indebitamento della stessa Amministrazione in caso di diniego.

Sul profilo fiscale, l’Amministrazione ha richiamato l’art. 7 del d.P.R. n. 131/1986 e l’art. 11-bis della Tabella A, secondo cui per gli atti traslativi o dichiarativi aventi ad oggetto veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico non sussiste obbligo di registrazione, neppure in caso d’uso. È stato inoltre rilevato che il deposito presso la Corte avviene in forza di norma di legge e che l’imposta di bollo non è dovuta per importi inferiori a 40.000 euro.

La Corte accoglie infine i chiarimenti: pur restando ferme talune irregolarità formali, le controdeduzioni scritte e orali sono ritenute idonee a superare i rilievi di illegittimità. Il decreto è ammesso al visto e alla conseguente registrazione, con ordine alla segreteria di oscurare le generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 in caso di diffusione della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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