Inammissibile il ricorso pensionistico per genericità dei fatti e della legittimazione passiva (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 7 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto per la rideterminazione del trattamento pensionistico è inammissibile quando i fatti dedotti sono assolutamente generici, al punto da non consentire di individuare la tipologia di trattamento (retributivo, misto o contributivo) né di verificare la legittimazione passiva delle amministrazioni convenute. La domanda di condanna generica nei confronti di una sola delle resistenti, senza indicazione di quella effettivamente competente, non soddisfa il requisito di determinazione della pretesa. L’art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 91 c.g.c., non reprime le questioni di esclusiva rilevanza processuale, delle quali le parti devono avere autonoma consapevolezza. La pronuncia in rito giustifica, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente adiva la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria chiedendo la condanna dell’INPS alla riliquidazione integrale del proprio trattamento pensionistico e al risarcimento del danno. Nel corso del giudizio, dopo una prima assegnazione del fascicolo e il trasferimento del magistrato originario, il procedimento veniva riassegnato con decreto presidenziale.
Il ricorrente chiedeva in via pregiudiziale la rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea di una questione interpretativa sulla disciplina della perequazione transitoria introdotta dalla legge n. 197/2022, per asserito contrasto con il principio di non discriminazione in base all’età e con il regolamento comunitario in materia di sicurezza sociale, e sollevava congiuntamente eccezione di legittimità costituzionale per violazione dei parametri in tema di uguaglianza, tutela previdenziale e capacità contributiva. L’INPS, costituitosi, eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse e chiedeva comunque il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico ha deciso con sentenza con contestuale motivazione, ai sensi dell’art. 164 c.g.c., esaminando prioritariamente il profilo di ammissibilità. La quaestio iuris centrale attiene ai requisiti di determinatezza della domanda giudiziale nel processo contabile.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità dei fatti dedotti. Il ricorrente non ha precisato a quale tipologia di pensione il trattamento si riferisse, né se liquidato con il sistema retributivo, misto o contributivo, impedendo al giudice qualsiasi verifica sul merito dell’indebito lamentato.
La genericità ha inciso anche sulla legittimazione passiva. Il ricorrente ha evocato in giudizio quattro amministrazioni, ma nelle conclusioni ha chiesto la condanna della sola “Amministrazione convenuta”, senza individuare quale tra le resistenti fosse effettivamente competente. La Corte ne ha tratto l’impossibilità di verificare la correttezza del contraddittorio.
Con argomento complementare, il Giudice ha osservato che l’art. 101 c.p.c., richiamato dall’art. 91 c.g.c., non trova applicazione, secondo costante giurisprudenza di legittimità citata in motivazione, rispetto alle questioni di esclusiva rilevanza processuale: le parti devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti dai quali la norma di rito fa dipendere l’ammissibilità della domanda. Le questioni pregiudiziali di rinvio pregiudiziale e di costituzionalità restano pertanto assorbite.
L’avvenuta definizione in rito ha giustificato, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., la compensazione delle spese processuali tra le parti.
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Nota della Redazione
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