Agente contabile di fatto e assoluzione penale: insussistenza del rapporto di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 23 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento, con formula piena, esplica efficacia nel giudizio di responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., allorché le condotte contestate in sede contabile siano sostanzialmente identiche a quelle oggetto dell’imputazione penale. Il giudice contabile conserva il potere di valutare autonomamente dispositivo e motivazione, ma non può ignorare l’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. Ove la sentenza penale riconosca al socio di una società concessionaria un ruolo meramente esecutivo, tale accertamento è idoneo a escludere il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione e, con esso, la responsabilità contabile. Il requisito del rapporto di servizio non si radica nella sola qualità di socio, occorrendo un’attività di fatto volta a ingerirsi significativamente nella gestione delle risorse pubbliche.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio la società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali, in fallimento, i suoi amministratori e soci, nonché una funzionaria dell’ente locale, chiedendo la condanna al risarcimento del danno subito dal Comune per l’omesso versamento dei canoni dovuti a fronte del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Il pregiudizio derivava, secondo l’accusa, dalla mancata corresponsione dei canoni per una parte residuale del 2014, per l’intero 2016 e per i primi due trimestri del 2017, oltre che dalle differenze ascritte al cd. “sistema Cassani”.
La domanda era proposta in via principale e a titolo di dolo, con vincolo di solidarietà, nei confronti della società e dei suoi amministratori e soci; in via sussidiaria e a titolo di colpa grave, nei confronti della funzionaria preposta al servizio finanziario dell’ente. La vicenda approdava al giudice contabile dopo il fallimento della società e gli esiti del processo penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto la richiesta di riunione con altri giudizi pendenti, vertenti su enti locali, tipologie contrattuali e partite di danno differenti. Ha parimenti respinto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale d’appello, ribadendo che l’art. 106 cod. giust. cont. ammette la sospensione solo per pregiudizialità in senso stretto e che il giudizio contabile è autonomo rispetto a quello penale.
Nel merito, la Corte ha qualificato la società concessionaria come agente contabile di diritto, con conseguente forma aggravata di responsabilità e inversione dell’onere della prova. Provata la qualità di agente e l’omesso riversamento, la società contumace non ha offerto alcuna giustificazione. Identica conclusione per i due soci-amministratori, la cui responsabilità dolosa è stata affermata richiamando precedenti pronunciamenti su vicende analoghe e l’unitarietà del sistema fraudolento.
Quanto alla posizione della socia assolta in sede penale, il Collegio ha dato rilievo all’art. 652 cod. proc. pen.. Ha osservato che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione per non aver commesso il fatto, emessa dopo dibattimento, esplica effetti diretti nel giudizio contabile, vertendo su condotte sostanzialmente coincidenti. La Corte ha altresì precisato che le pronunce della Sezione Lombardia, invocate dal Pubblico Ministero, erano antecedenti al passaggio in giudicato della sentenza assolutoria e scontavano un deficit informativo. Il ruolo meramente esecutivo riconosciuto in sede penale è stato ritenuto inidoneo a radicare il rapporto di servizio, non essendo sufficiente la qualità di socia. La domanda nei suoi confronti è stata pertanto rigettata, con rifusione delle spese di difesa.
Per la funzionaria, il Collegio ha accolto solo in parte la contestazione. Ha ritenuto gravemente negligente l’omessa escussione della polizza fideiussoria e la mancata richiesta di nuova garanzia per il periodo di proroga. Ha invece escluso rilevanza alle ulteriori omissioni, non essendo le azioni giudiziali e l’insinuazione al passivo idonee, con elevata probabilità, a sortire effetti utili. La condanna è stata quindi contenuta in via sussidiaria a € 1.942,50.
Nota della Redazione
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