Contributi agricoli con fatture false: danno erariale pari all’intero sostegno (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 85 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi pubblici per investimenti, la percezione di risorse a fronte di spese giustificate da fatture attestanti prestazioni di terzi rivelatesi insussistenti configura illecito contabile anche ove il beneficiario abbia realmente realizzato le opere: l’erogazione presuppone in modo ineludibile la realtà e l’effettività del costo cui si riferisce. Il danno erariale è pari all’intero contributo indebitamente percepito, senza possibilità di compensazione con il vantaggio, in presenza di condotte dolose o penalmente rilevanti. Il termine di 120 giorni per il deposito dell’atto di citazione ha natura processuale, non decadenziale: la declaratoria di inammissibilità non impedisce alla Procura contabile di reiterare l’invito a dedurre e di riproporre l’azione con un nuovo atto di citazione, purché nel termine di prescrizione.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un imprenditore agricolo, in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, per sentirli condannare al risarcimento del danno erariale di euro 116.370,21 in favore di A.R.G.E.A. Sardegna. L’importo corrispondeva al contributo concesso nell’ambito della Sottomisura 4.1 del PSR Sardegna 2014-2020, bando 2016, per interventi di recinzione e sistemazione fondiaria. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, le fatture passive erano state emesse a fronte di operazioni inesistenti: i pagamenti agli apparenti fornitori erano seguiti da retrocessioni che riportavano le somme nella disponibilità del beneficiario, tramite un sistema circolare che coinvolgeva altre aziende agricole.
Il giudizio traeva origine da un precedente procedimento, definito con sentenza di inammissibilità per mancata audizione dell’interessato; la Procura aveva quindi reiterato l’invito a dedurre e proposto nuova citazione. La difesa eccepiva l’inammissibilità dell’atto per intervenuta decadenza dal potere di azione, la nullità della citazione e l’infondatezza della domanda nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), c.g.c., l’attività di gestione dei beni pubblici era avvenuta in Sardegna, dove pure si era verificato il fatto dannoso.
Quanto alla reiterazione dell’invito a dedurre, la Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il termine di 120 giorni ex art. 67, comma 5, c.g.c. ha natura eminentemente processuale e non decadenziale, non essendo prevista alcuna sanzione espressa. La sentenza di inammissibilità produce effetti meramente processuali e non consuma il potere di azione; l’unico limite oggettivo è la prescrizione. Nel caso di specie, il secondo invito aveva anzi garantito pienamente il diritto di difesa, consentendo l’audizione richiesta.
Sull’eccezione di nullità della citazione, la Corte ha escluso ogni profilo di indeterminatezza della domanda: l’oggetto, la causa petendi e il danno erano chiaramente desumibili dall’atto e dalla c.n.r. allegata. Ha inoltre precisato che l’errata indicazione dell’ente beneficiario del risarcimento non costituisce causa di nullità, attenendo a un elemento estraneo all’interesse tutelabile del convenuto; corretta, comunque, la richiesta in favore di A.R.G.E.A., divenuta organismo pagatore regionale dal 2020.
Nel merito, la Corte ha accertato la sussistenza del dolo intenzionale sulla base del quadro indiziario grave, preciso e concordante: le ricostruzioni dei flussi finanziari dimostravano la neutralità dei pagamenti, con somme che rientravano nella disponibilità dell’impresa dopo vari passaggi. Ha quindi richiamato la giurisprudenza pacifica per cui la percezione di contributi a fronte di fatture per prestazioni inesistenti è illecita anche se l’opera è stata realizzata: l’art. 8 del bando richiede spese effettivamente sostenute e l’art. 19 prevede la revoca integrale in caso di violazione dei criteri di ammissibilità. Ha infine escluso l’applicabilità della compensazione con il vantaggio ex art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, trattandosi di condotta dolosa e penalmente rilevante, con mancanza di unicità del fatto generatore. Rigettate le istanze istruttorie per irrilevanza, la Corte ha condannato i convenuti al pagamento di euro 116.370,21 oltre rivalutazione e interessi, in solido tra loro e con il professionista già condannato con sentenza definitiva.
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Nota della Redazione
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