Conto giudiziale dell’agente contabile e legittimazione dei sostituti (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 28 del 07.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
I soggetti nominati dall’ente locale con funzione meramente sostitutiva dell’agente contabile, destinati a operare solo in caso di assenza del titolare, non assumono la qualità di agenti contabili secondari. Ad essi non è pertanto riferibile l’obbligo di resa del conto giudiziale, che resta a carico del solo contabile principale, il quale risponde dell’intera gestione anche per il periodo in cui sia stato sostituito. Il conto reso dal contabile in tali termini è formalmente regolare. Sul piano sostanziale, il giudice contabile accerta il mancato riversamento delle somme riscosse e, in assenza di discarico, condanna l’agente al pagamento della differenza non versata, maggiorata degli interessi legali dal deposito della sentenza.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente incaricato della riscossione dei diritti per il rilascio delle certificazioni anagrafiche e delle carte d’identità per l’esercizio finanziario 2018, con i relativi rimborsi e versamenti in tesoreria. Il conto, firmato in forma olografa e redatto sul modello 21, riportava somme riscosse e riversate coincidenti. Lo stesso era stato parificato dal responsabile del servizio finanziario con determina e, poi, preso atto dal Consiglio comunale con delibera.
Il Magistrato istruttore ha prospettato un profilo formale, per la mancata allegazione dei conti dei due soggetti nominati quali agenti secondari, e un profilo sostanziale, per ammanchi emersi in alcuni mesi del 2018 dalla documentazione trasmessa dall’ente. L’agente si è costituito eccependo la funzione solo sostitutiva degli altri nominati e deducendo la parificazione del conto e l’avvenuto versamento di parte della somma contestata. Il P.M. ha concluso per la responsabilità.
La Motivazione della Corte
Sul piano preliminare, il Collegio esamina la regolarità formale del conto. Il Magistrato istruttore aveva rilevato la violazione del R.D. n. 827/1924, per non essere stati allegati i conti dei due soggetti nominati con delibera di Giunta. L’agente ha replicato che costoro avevano funzione meramente sostitutiva, operando solo in caso di assenza.
Il Collegio non condivide la prospettazione dell’istruttore. I due soggetti, come emerge dai provvedimenti di nomina, non hanno assunto il ruolo di sub-agenti, essendosi limitati a svolgere attività di sostituzione. Il richiamo all’art. 21, quarto comma, del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato conferma che, in caso di sostituzione, non si interrompe la durata della gestione e il contabile deve ricomprendere nel proprio conto anche il periodo di sostituzione. Ne deriva che i sostituti non erano tenuti alla presentazione del conto e che quello reso dall’agente è, sotto il profilo formale, regolare.
Passando al merito, il Collegio rileva dagli atti trasmessi dall’ente che gli importi indicati come riscossi presentano ammanchi in alcuni mesi del 2018. L’istruttore ha inoltre precisato che l’agente aveva versato parte dei diritti, residuando una differenza ancora dovuta, oltre interessi legali, anche all’esito dell’udienza.
Il Collegio rileva quindi il mancato riversamento della residua somma. Non può procedersi al discarico, con conseguente condanna dell’agente al pagamento della differenza non ancora riversata in favore dell’ente, da maggiorarsi degli interessi legali dal deposito della sentenza e sino al soddisfo. La pronuncia pronta attivazione dell’agente per il versamento di quanto richiesto dall’ente giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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