Pensione di reversibilità all’orfano studente e recupero dell’indebito (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 240 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione di reversibilità, l’art. 82, commi 1 e 2, d.p.r. n. 1092/1973 equipara agli orfani minorenni gli orfani maggiorenni iscritti all’università o a istituti superiori equiparati, riconoscendo loro il diritto per tutta la durata del corso legale degli studi e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età. Ne consegue che la quota di reversibilità spettante all’orfano studente non è limitata al periodo successivo al conseguimento del diploma di scuola superiore. Il recupero operato dall’ente previdenziale su somme in realtà dovute è pertanto illegittimo, con conseguente obbligo di interruzione delle trattenute e di restituzione degli importi già prelevati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari di pensione indiretta ai superstiti per il decesso del congiunto, rispettivamente coniuge e figlio, impugnavano la determinazione con cui l’Inps aveva disposto il recupero di un preteso debito di euro 14.430,86, maturato per le somme asseritamente corrisposte in più dal 1° agosto 2011 al 30 novembre 2016. L’Istituto aveva sospeso la quota di reversibilità dell’orfano a far data dal 1° agosto 2011, assumendo che in tale momento fosse cessato il corso di scuola superiore, e aveva avviato un recupero mensile di euro 127,71 a partire dal marzo 2017.

Il provvedimento di recupero del 25 gennaio 2017 non era mai stato notificato ai ricorrenti, che ne avevano ottenuto copia solo successivamente. Esperita senza esito l’istanza di autotutela, i ricorrenti adivano il giudice contabile deducendo che l’orfano aveva proseguito gli studi universitari conseguendo la laurea triennale e, poi, la laurea magistrale, così maturando il diritto alla prestazione per l’intero periodo contestato.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha individuato l’oggetto del giudizio nell’accertamento della legittimità del recupero e, quindi, nella spettanza o meno della quota di reversibilità in capo all’orfano per il periodo controverso. Ha richiamato l’art. 82, commi 1 e 2, d.p.r. n. 1092/1973, che estende agli orfani maggiorenni iscritti all’università il trattamento previsto per i minorenni, per tutta la durata del corso legale e non oltre il ventiseiesimo anno di età.

La Corte ha poi valorizzato l’art. 86, comma 4, d.p.r. n. 1092/1973, che impone agli interessati di comunicare la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all’attribuzione della pensione. Sul punto ha rilevato che la documentazione prodotta non è stata contestata dall’Istituto né in sede amministrativa né in giudizio.

Dagli atti è risultata la sussistenza del diritto dell’orfano a percepire il trattamento di reversibilità per la durata legale del corso di studi universitari, in quanto soggetto di età inferiore ai ventisei anni, iscritto all’università per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale. L’interessato aveva prodotto autocertificazione attestante il conseguimento della laurea triennale e, successivamente, della laurea magistrale.

La Sezione ha quindi escluso l’esistenza dell’asserito indebito e ha dichiarato l’illegittimità del recupero operato dall’Inps. Ha disposto l’interruzione delle trattenute, se ancora in corso, e la restituzione degli importi già prelevati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da computarsi in regime di cumulo parziale secondo SS.RR. n. 10/QM/2002 e decorrenti dalla data di ogni singola trattenuta.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna dell’Istituto al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in via forfettaria in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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