Nessun agente contabile senza maneggio delle partecipazioni regionali (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 17 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale priva costoro della legittimazione passiva nel giudizio di conto. La qualità di agente contabile presuppone il maneggio dei beni oggetto del conto: per le partecipazioni societarie, essa spetta ai soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio, non ai componenti degli organi di controllo, per definizione estranei a tale disponibilità. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio per difetto di legittimazione passiva, restando fermo l’obbligo dell’amministrazione di acquisire il conto da chi ha avuto l’effettivo maneggio. Costituisce, inoltre, requisito minimo di procedibilità la sottoscrizione del conto e la sua parificazione.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione esercizio 2019 rendicontata da un soggetto che, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella società partecipata, aveva presentato il conto giudiziale. Con relazione del magistrato istruttore il Presidente della Sezione è stato invitato a dichiarare l’improcedibilità della gestione, per una serie di irregolarità: la mancata sottoscrizione digitale del conto e del decreto di parifica; l’assenza della qualifica di agente contabile alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024.
Fissata l’udienza di discussione, nessuno è comparso per il convenuto né per l’amministrazione; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla prima contestazione e prende atto che il conto giudiziale non risulta, di fatto, sottoscritto. Difetta così il requisito formale minimo previsto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico, la c.d. spendita del nome.
È parimenti fondato il secondo motivo: l’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c.. Ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, come ribadito dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.
Il nodo centrale è però la qualifica di agente contabile. Dagli accertamenti del magistrato istruttore emerge che il convenuto rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della società partecipata, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La norma regionale qualificava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, e che non potevano averla per conflitto di interesse, trattandosi di componenti di organi di controllo. Essa collideva con i principi della legislazione statale, che individuano l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto: per le partecipazioni societarie, i soggetti dell’ente proprietario titolari della disponibilità dei diritti di socio, come si desume dagli artt. 20, 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, TUSP e dall’art. 137 c.g.c..
Caduta la norma, non è più sostenibile la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, né può configurarsi un agente contabile di fatto, mancando il maneggio. Difetta dunque la legittimazione passiva e il giudizio va dichiarato improcedibile. La declaratoria non definisce la regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi da chi ha avuto l’effettivo maneggio nel 2019, con l’amministrazione tenuta ad acquisirli e parificarli ai sensi degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile. Nulla per le spese, stante la natura officiosa del giudizio.
Nota della Redazione
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