Esecuzione del giudicato in materia di progressioni economiche: inammissibile il parere su fattispecie concreta (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 110 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, è circoscritta alla materia della contabilità pubblica e non può risolversi in un’avallo preventivo su atti gestionali concreti. Il quesito è ammissibile solo se sollecita l’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica in termini generali e astratti, secondo l’approdo nomofilattico delle Sezioni riunite (deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG). La presenza di pronunce giurisdizionali di ordini diversi costituisce indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla contabilità pubblica. Il mero collegamento tematico con il Fondo delle risorse decentrate, con riflessi finanziari sulla gestione, non è sufficiente a radicare l’ammissibilità, poiché l’interpretazione di clausole della contrattazione collettiva è riservata all’ARAN e alle parti stipulanti.
Il Fatto
Il Sindaco della Città metropolitana di Catania, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003, ha chiesto alla Sezione di controllo per la Regione siciliana un parere in materia di contabilità pubblica. Il quesito riguardava la legittimità di una specifica modalità di esecuzione di una sentenza passata in giudicato, che aveva riconosciuto ad alcuni dipendenti il diritto a una diversa collocazione in graduatoria nella procedura di progressione economica orizzontale (PEO) riferita all’anno 2020. La sentenza non conteneva statuizioni sulla revoca dei benefici già attribuiti ad altri candidati, né sul recupero delle somme corrisposte.
L’ente rappresentava che, in attuazione della procedura, erano state attribuite 77 progressioni, in misura inferiore al limite massimo di 90 previsto dalla contrattazione integrativa, e che le economie da cessazioni, confluite nel Fondo delle risorse decentrate dell’anno di esecuzione, risultavano capienti per assorbire l’onere. Il quesito chiedeva se fosse possibile attribuire ai ricorrenti gli effetti giuridici ed economici della PEO senza incidere sulle posizioni già consolidate di altri dipendenti e senza nuovi oneri per il bilancio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato la richiesta inammissibile sotto il profilo oggettivo, pur riconoscendone l’ammissibilità soggettiva. Ha richiamato il quadro nomofilattico di riferimento: la deliberazione delle Sezioni riunite n. 54/CONTR/10, secondo cui l’ampliamento della nozione di contabilità pubblica non riguarda le materie in sé, ma le questioni interpretative di norme di coordinamento della finanza pubblica; e la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, che richiede i caratteri di generalità e astrattezza del quesito.
La Sezione ha osservato che il quesito era interamente costruito su una fattispecie concreta: una determinata sentenza, una graduatoria specifica, un Fondo con le proprie economie. L’ente non chiedeva l’interpretazione di una norma, ma l’avallo su un atto gestionale già delineato in ogni elemento. Ha altresì rilevato che la richiesta non sollecitava l’interpretazione di alcuna norma di coordinamento della finanza pubblica e ruotava attorno a un giudicato del giudice ordinario, la cui presenza costituisce indicatore sintomatico dell’estraneità alla materia contabile.
Quanto alla parte del quesito concernente la mancata revoca delle PEO già attribuite a terzi, la Sezione ha precisato che involge profili di diritto sostanziale e processuale civile — interpretazione del giudicato, esecuzione in forma specifica, tutela dell’affidamento — che esulano dalla contabilità pubblica. Per la parte relativa all’utilizzo del Fondo, ha ricordato che l’interpretazione delle clausole della contrattazione collettiva (richiamati l’art. 16 CCNL 31.3.1999 e l’art. 34 CCNL 22.1.2004) è riservata dall’art. 46 e dall’art. 64 del D.Lgs. n. 165/2001 all’ARAN e alle parti stipulanti.
Infine, il Collegio ha evidenziato il rischio concreto che la Sezione fosse chiamata a condizionare un processo decisionale specifico dell’ente, su cui deve invece esercitare un controllo “esterno e neutrale”, richiamando la deliberazione n. 11/2022/PAR, che già aveva dichiarato inammissibile un’analoga richiesta in materia di PEO e Fondo risorse decentrate. Ha concluso che il mero collegamento tematico con la contabilità pubblica non è sufficiente: diversamente, qualsiasi atto di gestione del personale sarebbe suscettibile di vaglio consultivo, snaturando il carattere eccezionale della funzione.
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Nota della Redazione
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