Gestore di struttura ricettiva è agente contabile per la tassa di soggiorno (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 59 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di una struttura ricettiva, incaricato della riscossione e del versamento dell’imposta di soggiorno, è qualificato agente contabile e risponde dinanzi alla Corte dei conti del mancato riversamento del gettito nelle casse del Comune. Le modifiche introdotte dall’art. 180, comma 1-ter, del d.l. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, non hanno inciso sul rapporto di servizio fra il Comune beneficiario e il gestore, che resta tenuto alla resa del conto per il denaro pubblico maneggiato. La disciplina transitoria dell’art. 1, comma 4-quinquies, del d.l. n. 146/2021, convertito nella legge n. 215/2021, fa salva la giurisdizione contabile per i fatti anteriori al 19 maggio 2020. Il diniego di parificazione del conto non preclude al giudice contabile l’accertamento delle somme dovute e la condanna dell’agente contabile. In assenza di fatti impeditivi, l’omesso riversamento del gettito integra irregolarità del conto e obbliga al pagamento dell’importo dovuto, oltre interessi legali.
Il Fatto
La vicenda riguarda il rendiconto della gestione della tassa di soggiorno per l’anno 2020 di una struttura ricettiva. Il conto giudiziale, riferito alle somme incassate dal gestore e dovute al Comune, è stato depositato con la richiesta di non parificazione da parte dell’amministrazione comunale.
La relazione del magistrato istruttore contesta il mancato riversamento di euro 3.144,00 nelle casse dell’ente locale e chiede la condanna del rappresentante legale della società che gestisce la struttura. Il convenuto non ha depositato memorie né documentazione, e la causa è stata posta in decisione all’esito della discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della giurisdizione. Il gestore della struttura è qualificato come agente contabile, con la conseguente devoluzione della controversia alla Corte dei conti. La qualificazione si fonda sul rapporto di servizio instaurato con il Comune beneficiario del tributo: il gestore maneggia denaro di pertinenza pubblica e per questo è tenuto alla resa del conto, accanto alla diversa posizione di responsabile di imposta.
Il Collegio esamina l’incidenza delle modifiche normative intervenute nel 2020 e nel 2021. L’art. 180, comma 1-ter, del d.l. n. 34/2020 ha attribuito ai gestori degli immobili ricettivi un ruolo specifico nel prelievo, ma non ha intaccato il rapporto di servizio con il Comune. La disciplina transitoria dell’art. 1, comma 4-quinquies, del d.l. n. 146/2021 ha poi fatto salva la giurisdizione contabile per i fatti verificatisi prima del 19 maggio 2020. Su tali basi la Corte richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, espresso dalle sezioni centrali, secondo cui i gestori restano agenti contabili anche dopo le riforme.
Nel merito, il conto è accompagnato da un diniego di parifica, che non impedisce al giudice di accertare la debenza. Dagli atti, e in particolare dal conto e dalla determina di non parificazione, emerge che la somma dovuta per il 2020 ammonta a euro 3.144,00 e che tale importo non è stato riversato. Non sono emersi fatti impeditivi tali da escludere la responsabilità del contabile.
In ragione di ciò, la Corte dichiara l’irregolarità del conto e condanna il gestore, nella qualità, al pagamento della somma dovuta in favore del Comune, oltre interessi legali da calcolare dalle singole scadenze fino al soddisfo. Le spese di giustizia sono liquidate in favore dello Stato.
Nota della Redazione
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