Inammissibile l’appello pensionistico che sollecita una rivalutazione del fatto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 40 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni, l’art. 170 c.g.c. limita l’appello ai soli motivi di diritto e qualifica espressamente come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio e alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni. Ne consegue che il giudice del gravame non può sindacare il risultato della valutazione delle prove compiuta dal primo giudice, essendogli consentito solo un sindacato esterno sulla regolarità del processo valutativo e sull’intrinseca coerenza logica e congruità della motivazione. Il vizio di motivazione su questioni di fatto e medico-legali integra violazione di legge soltanto quando la motivazione manchi in modo assoluto o sia meramente apparente, oppure si estrinsechi in argomentazioni logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. Il vizio deve risultare direttamente dal provvedimento impugnato, non richiedendo l’art. 111 Cost. un controllo di sufficienza e razionalità che imponga il raffronto tra le ragioni della sentenza e le risultanze probatorie.

Il Fatto

Un ex appuntato scelto della Guardia di Finanza, in congedo assoluto per una patologia intestinale cronica, aveva chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria. L’INPS aveva respinto l’istanza, sul presupposto del parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio.

Il ricorrente impugnava il provvedimento, sostenendo che l’infermità fosse dipendente da causa di servizio e che, nel periodo 2002-2005, fosse stato impiegato in attività dalle quali era stato dispensato per ragioni sanitarie. Il primo giudice, aderendo alle conclusioni dell’UML, rigettava il ricorso. Proposto appello, la questione giunge davanti alla Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Corte rileva che la legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze – Guardia di Finanza è stata definita dal primo giudice con sentenza parziale passata in giudicato, senza riserva di impugnazione ex art. 192 c.g.c. La notificazione del gravame all’Amministrazione è stata effettuata, per ammissione dello stesso appellante, per mero errore.

Nel merito, la Corte dichiara inammissibile l’appello. L’appellante, pur prospettando violazioni di regole procedurali e vizi motivazionali, mira in realtà a sollecitare una rimeditazione della valutazione di insussistenza della dipendenza da causa di servizio attraverso una diversa valutazione di questioni fattuali. L’art. 170 c.g.c. consente l’appello nei giudizi pensionistici per i soli motivi di diritto e qualifica espressamente come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio e all’aggravamento di infermità o lesioni. La disciplina, in continuità con l’art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, convertito con legge n. 19/1994, preclude al giudice del gravame di sindacare il risultato della valutazione probatoria, consentendo solo un sindacato esterno sulla regolarità del processo valutativo e sulla coerenza logica della motivazione.

Le Sezioni riunite n. 10/QM/2000 hanno chiarito che il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo se la sentenza manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente. La Corte costituzionale, ordinanza n. 84/2003, ha confermato che il legislatore, data la specificità della materia, ha ragionevolmente limitato l’appello ai soli motivi di diritto, ammettendo il controllo sulla motivazione solo nei termini dell’assoluta omissione o della mera apparenza.

Nel caso concreto, il primo giudice ha illustrato le ragioni del proprio convincimento, aderendo alle risultanze della CTU e confutando le tesi del consulente di parte, sulla base della multifattorialità dell’eziopatogenesi della patologia e dell’irrilevanza causale dei fattori stressogeni legati all’attività lavorativa. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di merito può aderire al parere del consulente d’ufficio senza esporne specificamente le ragioni, delineando tale accettazione un’adeguata motivazione. L’appello è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 in favore dell’INPS; nulla spetta alla Guardia di Finanza, la cui costituzione è giuridicamente inutiliter data.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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