Responsabilità erariale per false fatture e individuazione del soggetto danneggiato (Corte dei Conti Sez. I App. n. 235 del 18.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indicazione del soggetto cui vanno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale, pur costituendo requisito dell’atto introduttivo ai sensi dell’art. 86, comma 2, lett. d), cod. giust. cont., non è assistita da alcuna sanzione: né l’omessa né l’erronea indicazione ne determinano la nullità, e la relativa censura non è idonea a fondare un interesse all’impugnazione. Nel giudizio di responsabilità amministrativa il giudice contabile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, comprese le prove atipiche e gli atti dell’istruttoria penale, valutabili come presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., secondo la regola della preponderanza dell’evidenza. L’occultamento doloso del danno erariale sospende la prescrizione quinquennale, che decorre dalla scoperta del fatto.

Il Fatto

La vicenda origina dalla concessione, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna, Misura 121, di un contributo pubblico a un’azienda agricola per lavori di ammodernamento. L’Agenzia regionale erogava l’anticipo e, successivamente, il saldo del finanziamento.

Le indagini della Guardia di Finanza facevano emergere un sistema di false fatturazioni: le opere di recinzione risultavano documentate da fatture emesse da imprese agricole compiacenti a fronte di operazioni inesistenti, con flussi finanziari circolari. La Procura contabile conveniva in giudizio il titolare e l’azienda, che venivano condannati in primo grado al pagamento di oltre 66.000 euro a titolo di dolo. Proponevano appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare l’eccezione di prescrizione quinquennale. L’appellante sosteneva che il termine decorresse dall’ultimo pagamento del 2015, non emergendo alcun occultamento doloso. La Corte rigetta la tesi, rilevando che la complessa rete di rapporti tra aziende beneficiarie — definita dai militari come circoli viziosi — si è disvelata solo con le indagini bancarie, non potendo emergere dal mero esame della documentazione depositata presso l’amministrazione, che appariva regolare.

Sul primo motivo, relativo all’individuazione di ARGEA in luogo del diverso organismo pagatore nazionale quale soggetto danneggiato, il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione secondo cui tale indicazione, pur richiesta dall’art. 86, comma 2, lett. d), cod. giust. cont., non è essenziale ai fini della validità dell’atto: la sua omissione o erroneità non è sanzionata. Ne deriva, in capo all’appellante, l’insussistenza dell’interesse all’impugnazione, restando impregiudicato il titolo risarcitorio.

Quanto alla dedotta indeterminatezza dell’atto di citazione e al difetto di istruttoria, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha rispettato l’art. 17 delle disposizioni di attuazione del codice di giustizia contabile, che consente la motivazione per relationem a contenuti di atti del fascicolo, purché l’atto richiamato sia rintracciabile e conosci bile. La comunicazione della notizia di reato era allegata e consultabile, con schemi illustrativi dei flussi finanziari.

Sul piano probatorio, il Collegio conferma che il giudice contabile può utilizzare come indizi gli elementi acquisiti in sede penale, anche non confermati in dibattimento, purché gravi, precisi e concordanti. La distinzione tra processo penale e contabile riposa sulla diversa regola di giudizio: oltre il ragionevole dubbio nel primo, più probabile che non nel secondo. Il collaudo favorevole non rileva, essendo antecedente alla scoperta dei fatti.

Sulla quantificazione, la Corte ribadisce che l’art. 16 del bando impone il recupero integrale degli importi in caso di falsa dichiarazione, restando irrilevante l’omessa revoca da parte dell’amministrazione. La realizzazione delle opere non costituisce esimente, essendo ammissibili a contributo solo le spese effettivamente sostenute. L’appello è rigettato, con conferma della sentenza e condanna alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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