Revocazione inammissibile senza errore di fatto o documento decisivo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 165 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte dei conti, l’errore di fatto di cui all’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. ricorre solo quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilito, e il fatto non abbia costituito punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. L’errore revocatorio deve consistere in una svista materiale immediatamente rilevabile, decisiva ai fini dell’esito, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; non integra errore di fatto il preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali o delle norme applicate, che si risolve in errore di giudizio, insuscettibile di revocazione. Quanto alla fattispecie di cui alla lett. d) del medesimo art. 202, il documento decisivo deve essere stato rinvenuto dopo la sentenza e non prodotto per forza maggiore o fatto dell’avversario: onere probatorio che grava sul ricorrente e che resta escluso quando il documento sia stato pubblicato all’albo dell’ente e la parte vi abbia fatto riferimento negli atti difensivi. La revocazione non è un terzo grado di merito, ma impugnazione a critica vincolata, ammissibile solo nei tassativi presupposti di legge.
Il Fatto
Un amministratore locale era stato condannato in primo grado, con decisione poi confermata in appello, al risarcimento del danno erariale per avere attribuito illegittimamente la qualifica dirigenziale a un dipendente, in carenza di previsione in pianta organica e senza concorso. Avverso la sentenza d’appello l’uomo ha proposto revocazione, deducendo un errore di fatto, per avere il giudice omesso nella motivazione ogni riferimento alla determina con cui, a suo dire, il dipendente era stato reintegrato nella funzione dirigenziale, e un documento decisivo, acquisito nel contenuto integrale solo dopo la pubblicazione della sentenza.
In via subordinata ha chiesto l’esclusione del dolo e la rideterminazione del danno, sostenendo di avere conosciuto la sentenza del giudice del lavoro solo nel 2018 e non prima. La Procura generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione per insussistenza dei presupposti revocatori.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha qualificato la revocazione come impugnazione a critica limitata e vincolata, proponibile solo nei casi tassativi di legge, e ha richiamato la lettura consolidata dell’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c., omologa a quella dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. L’errore di fatto deve essere una svista materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile, decisiva, non vertente su un punto controverso già deciso; non può invece risolversi in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali o delle norme, cioè in errore di giudizio.
Sul primo motivo, la Corte ha rilevato che il giudice d’appello, pur avendo dato atto della determina nella parte espositiva, ne ha legittimamente omesso il richiamo nella motivazione in ossequio all’art. 193 c.g.c., non potendo ampliare l’oggetto del giudizio in violazione dell’effetto devolutivo dell’appello. La doglianza era stata avanzata solo con le memorie depositate pochi giorni prima dell’udienza, e in senso contraddittorio rispetto a precedenti difese; la determina era stata inoltre allegata soltanto con il ricorso per revocazione, sicché l’errore non può risultare “da atti o documenti di causa”.
La Corte ha poi escluso che l’omissione investisse un punto decisivo: la sentenza impugnata fonda la responsabilità sulla pervicacia con cui, dopo la pubblicazione della decisione del giudice civile, sono state riattribuite le funzioni dirigenziali con le determine del 2015 e del 2018, nonostante le chiare statuizioni civili e le clausole di salvezza inserite nei provvedimenti di riaffidamento. Anche qualora la determina fosse stata tempestivamente allegata, il giudice non le avrebbe riconosciuto efficacia esimente.
Analogamente inammissibile è il motivo sull’asserita tardiva conoscenza della sentenza civile: sul punto il giudice d’appello si era pronunciato in modo esplicito, configurando quanto meno l’accettazione del rischio e il dolo eventuale, sicché la censura cade su un punto controverso già deciso.
Quanto alla lett. d), nessuna prova è stata offerta sulla forza maggiore o sul fatto dell’avversario; per di più il documento era stato pubblicato all’albo comunale e la parte vi aveva fatto riferimento nelle memorie difensive. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con spese a carico del ricorrente.
Nota della Redazione
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