L’ausiliaria non rivaluta la pensione di chi ha già raggiunto l’80% (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 27 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo di permanenza in ausiliaria non determina, per il militare che al 31 dicembre 2011 abbia già maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni, alcuna ulteriore valorizzazione del montante contributivo ai fini del trattamento pensionistico definitivo. L’aliquota massima di rendimento dell’80%, prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, costituisce il tetto invalicabile della base pensionabile e rende irrilevante l’eventuale anzianità successiva. Il doppio calcolo introdotto dall’art. 1, commi 707 e 708, legge n. 190/2014 impone di applicare il trattamento meno favorevole tra quello retributivo ante riforma e quello contributivo pro rata. La pretesa di valorizzare i contributi versati durante l’ausiliaria nella quota contributiva risulta perciò infondata.
Il Fatto
Due ex militari, cessati dal servizio attivo e transitati in ausiliaria fino al pensionamento, adiscono la Corte dei conti. Espongono che, sul trattamento pensionistico provvisorio, l’amministrazione ha operato la trattenuta contributiva nella misura del 33%, di cui l’8,75% a carico dell’ex militare. Al momento della cessazione dall’ausiliaria i contributi trattenuti non risultano versati all’INPS e, in sede di pensione definitiva, non vengono valorizzati ai sensi dell’art. 1871 d.lgs. n. 66/2010.
I ricorrenti chiedono il ricalcolo del trattamento pensionistico dalla data di transito in congedo, con applicazione del diverso coefficiente di trasformazione sul montante maturato all’ingresso in ausiliaria e con rivalutazione del montante per i versamenti effettuati durante tale posizione. Il Ministero della Difesa si costituisce e, per uno dei ricorrenti, eccepisce la cessazione della materia del contendere per intervenuta riliquidazione; per l’altro chiede il rigetto, non essendo titolare della quota “C” di pensione.
La Motivazione della Corte
Il giudice dichiara in via preliminare la parziale cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta la riliquidazione del trattamento di uno dei ricorrenti a seguito di decreto che ha valorizzato il montante contributivo del periodo di ausiliaria con il coefficiente di trasformazione correlato all’età anagrafica posseduta al termine dell’ausiliaria.
Nel merito, la questione è ricondotta alla disciplina del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Prima della riforma Fornero di cui al d.l. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, chi aveva maturato più di diciotto anni di servizio al 31 dicembre 1995 otteneva una pensione interamente retributiva, entro l’aliquota massima dell’80% raggiungibile ordinariamente con quaranta anni di anzianità. La riforma ha introdotto il contributivo pro rata, con le quote A, B e C.
Il collegio richiama il correttivo della legge di stabilità 2015: l’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 ha previsto che l’importo complessivo del trattamento non possa eccedere quello liquidabile con le regole ante riforma, e il comma 708 ha esteso il limite anche ai trattamenti già liquidati. Ne deriva un doppio calcolo con applicazione del criterio meno favorevole al pensionato.
Su questa base la Corte ritiene che, per chi già vantava la massima anzianità contributiva, nessun vantaggio possa derivare dall’ulteriore anzianità maturata dopo il 2011, poiché le aliquote di rendimento dei dipendenti pubblici non superano l’80%. Richiama sul punto l’orientamento della Sezione Terza d’Appello n. 172/2022 e le pronunce delle Sezioni Emilia-Romagna del 2023, tra cui la n. 96/2023 della Sezione Lombardia.
La Corte esclude anche la lamentata disparità di trattamento: il ricorrente percepisce, a parità di servizio, una pensione più favorevole rispetto a chi è cessato il 31 dicembre 2011, avendo potuto valorizzare nella quota C i contributi versati dal 1° gennaio 2012. Per i periodi successivi ricevono già valorizzazione ai sensi dell’art. 1871, comma 2, d.lgs. n. 66/2010 e, quanto alla quota C, il beneficio dell’ausiliaria si esaurisce nel nuovo coefficiente di trasformazione ex art. 1864 del medesimo decreto. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
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