Crediti sotto mille euro annullati ex lege e rigetto domanda ente impositore (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 172 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
I debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati ex lege ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 119 del 2018. Tale annullamento determina il venir meno della pretesa creditoria dell’ente impositore e preclude l’accoglimento della domanda con cui l’ente stesso chieda al giudice contabile di accertare l’inadempimento contrattuale del concessionario per il mancato introito della somma iscritta a ruolo. La domanda volta all’accertamento del rapporto di dare-avere tra ente impositore e agente della riscossione è riconducibile alla categoria residuale dei giudizi ad istanza di parte di cui all’art. 172, lett. d), c.g.c., senza che ciò eluda il procedimento di discarico delle partite inesigibili. È invece inammissibile la domanda di risarcimento del danno all’immagine, che presuppone una condanna penale irrevocabile e non può trovare ingresso nel giudizio ad istanza di parte.
Il Fatto
Una società in house titolare del servizio di trasporto pubblico locale aveva contestato a un utente la percorrenza senza titolo di viaggio, irrogando la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Divenuto definitivo l’accertamento, l’ente creditore notificava l’ordinanza-ingiunzione e iscriveva a ruolo la somma, maggiorata, trasmettendo la minuta del ruolo al concessionario della riscossione.
Il concessionario non notificava alcuna cartella di pagamento né atti interruttivi della prescrizione, che maturava nel quinquennio. Il contribuente proponeva opposizione innanzi al Giudice di Pace, che accoglieva il ricorso. L’ente impositore conveniva allora il concessionario per l’inadempimento contrattuale; il giudice di pace accoglieva la domanda. In appello il Tribunale, in forza della giurisdizione contabile affermata dalla Cassazione, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. L’ente riassumeva quindi il giudizio davanti alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ribadisce anzitutto la propria giurisdizione, fondata sull’art. 103, comma 2, Cost., che la attribuisce nelle materie di contabilità pubblica, tra cui la corretta gestione del pubblico denaro da parte degli agenti contabili. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5569/2023, ha ricondotto alla giurisdizione contabile i giudizi tra ente impositore e concessionario orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere e del risultato finale.
Quanto alla forma del giudizio, la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva. La categoria dei giudizi ad istanza di parte di cui all’art. 172, lett. d), c.g.c. configura uno strumento tendenzialmente aperto, esperibile da soggetti diversi dal pubblico ministero, con il solo limite della materia assegnata alla giurisdizione contabile. Il ricorso, in ragione del petitum e della causa petendi riqualificati, va inteso come verifica di natura essenzialmente dichiarativa del rapporto tra concessionario ed ente impositore, coincidente con i crediti non riscossi, e non involge profili risarcitori propri della responsabilità amministrativa.
Nel merito, assume rilievo decisivo l’art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, che dispone l’annullamento automatico dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, richiamando l’art. 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012. Il carico affidato in data 28.04.2008, per un importo di euro 98,89 e attualmente pari a euro 179,03, ricade nell’ambito di applicazione della norma. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità sull’annullamento ex lege, che non richiede ulteriori accertamenti oltre l’affidamento del carico nel periodo considerato.
L’annullamento del debito comporta il venir meno della pretesa azionata dall’ente impositore, in base a una volontà legislativa attestatasi sulla rinuncia preventiva all’esame delle vicende concrete della mancata esazione, a prescindere dall’accertamento della prescrizione o del malgoverno dell’azione esattiva. La domanda di inadempimento contrattuale è pertanto giuridicamente infondata e va rigettata.
Quanto alla domanda di danno all’immagine, la Corte la dichiara inammissibile. Il danno all’immagine presuppone la commissione di un reato contro la pubblica amministrazione e il suo accertamento con sentenza penale irrevocabile, ai sensi dell’art. 51, comma 7, c.g.c., salva l’ipotesi dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001. Tali presupposti non ricorrono e l’azione non può trovare ingresso nel giudizio ad istanza di parte. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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