Chiamate in correità e doppia conforme: sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. Sez. I n. 753 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato è volto a verificarne l’effettività, la non manifesta illogicità, la coerenza interna e la compatibilità con gli atti del processo specificamente indicati; sono pertanto inammissibili le doglianze che si limitino a contestare la persuasività o l’inadeguatezza del ragionamento del giudice di merito, sollecitando una diversa valutazione delle prove. Nella valutazione della chiamata in correità o in reità il giudice deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni secondo una considerazione unitaria dei due aspetti, non essendo imposta dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. alcuna tassativa sequenza logico-temporale. Le dichiarazioni accusatorie di due collaboranti possono riscontrarsi reciprocamente, purché valutate unitamente agli altri elementi di prova e verificate nella concordanza sul nucleo essenziale del narrato, restando indifferenti le divergenze su elementi circostanziali. Ai fini del controllo sul vizio di motivazione, quando la sentenza di appello si salda con quella di primo grado, ricorre la doppia conforme e le due decisioni si leggono congiuntamente come un unico corpo decisionale.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha confermato, per quanto ancora rileva, la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli all’esito di giudizio abbreviato, con la quale il ricorrente è stato condannato per tentato omicidio aggravato dalla finalità mafiosa, oltre che per connessi reati in materia di armi e di riciclaggio del veicolo utilizzato per raggiungere il luogo dell’azione delittuosa.
La ricostruzione dei giudici di merito si fonda in larga parte sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, ritenute convergenti nel delineare il ruolo di mandante del ricorrente e le modalità dell’agguato, interrotto dall’inceppamento dell’arma e non da una condotta volontaria dell’esecutore. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: vizi della motivazione sulla valutazione delle chiamate in correità e sul difetto di riscontri; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; difetto di motivazione sugli aumenti a titolo di continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa generale sui parametri del controllo di legittimità, ribadendo che il giudice di cassazione non può rileggere gli elementi di fatto né adottare autonomi criteri di ricostruzione della vicenda. Le censure che attaccano la persuasività o la puntualità del ragionamento del merito, o che prospettano una diversa comparazione del significato probatorio degli elementi acquisiti, risultano inammissibili.
Avendo il giudice di appello adottato moduli decisori coincidenti con quelli del primo grado, la Corte applica il principio della doppia conforme: le due sentenze costituiscono un unico complessivo corpo decisionale, da leggere congiuntamente. Su questa base vaglia i profili di criticità dedotti dal ricorrente.
Quanto alla credibilità soggettiva dei collaboranti, la Corte ritiene ineccepibile la valutazione dei giudici di merito, che hanno considerato le ragioni di astio e risentimento riferite nei confronti del ricorrente senza ritenerle idonee, di per sé, a smentirne l’attendibilità. Rilevano in senso contrario la persistente militanza del dichiarante nel gruppo criminale e la natura autoaccusatoria delle sue dichiarazioni. Il mancato riconoscimento fotografico dell’imputato da parte dell’altro collaborante è stato esaminato e spiegato nella sentenza di primo grado; il ricorrente, sul punto, ha omesso di confrontarsi con quel passaggio, incorrendo in un’argomentazione priva di autosufficienza.
Le discrasie tra le dichiarazioni dei due collaboranti sono state valutate come marginali, perché non investono il nucleo essenziale del narrato e trovano giustificazione nella diversità dei ruoli ricoperti dai dichiaranti nelle fasi ideativa ed esecutiva dell’azione. La Corte ribadisce che le divergenze su elementi circostanziali non inficiano l’attendibilità, salvo che siano sintomatiche di una insufficiente credibilità dei chiamanti. Anche la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., cumulativamente dedotta, è dichiarata inammissibile, perché i limiti dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati invocando la lettera c) della medesima disposizione.
I motivi sulle attenuanti generiche e sugli aumenti per continuazione sono dichiarati inammissibili: le questioni non erano state prospettate nei motivi di appello in termini specifici, essendo stata dedotta in quella sede una censura generica ed eccentrica rispetto alla ratio della decisione impugnata. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.