Contestazione suppletiva della recidiva valida anche se fondata sugli atti già acquisiti (Cass. pen. Sez. 2 n. 9043 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico ministero può procedere alla contestazione suppletiva di una circostanza aggravante, quale la recidiva qualificata, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., anche quando la sua sussistenza non sia emersa dopo l’esercizio dell’azione penale ma sia desumibile dagli atti già acquisiti, potendo supplire a una propria inerzia ovvero operare una diversa valutazione discrezionale. La nullità derivante dalla mancata notifica all’imputato assente del verbale di udienza contenente la nuova contestazione è relativa e si sana se non eccepita tempestivamente all’udienza successiva, non investendo il nucleo sostanziale dell’addebito. La recidiva qualificata, anche se ritenuta subvalente o equivalente in sede di bilanciamento, deve essere computata nel termine di prescrizione del reato, in quanto l’art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude la rilevanza del giudizio di comparazione delle circostanze.
Il Fatto
Con sentenza del 15/09/2022 il Tribunale di Foggia aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di ricettazione di un carnet di assegni provento di furto, commesso il 17 marzo 2010, condannandolo alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata e specifica. La Corte di appello di Bari aveva confermato la pronuncia.
L’imputato, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per cassazione. Con un unico motivo deduceva la violazione dell’art. 157 cod. pen. per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata, a suo dire, il 17 marzo 2020. Assumeva che, nel calcolo, non si sarebbe dovuto tener conto della recidiva, contestata per la prima volta dal pubblico ministero all’udienza dibattimentale del 22/04/2021, sebbene desumibile dal casellario giudiziale già presente nel fascicolo del dibattimento. Rilevava, inoltre, che all’imputato assente non era stato notificato il verbale contenente la nuova contestazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che la recidiva qualificata, di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 99 cod. pen., è una circostanza aggravante a effetto speciale. In forza dell’art. 157, terzo comma, cod. pen., la comparazione con le attenuanti prevista dall’art. 69 cod. pen. non rileva ai fini della determinazione del termine prescrizionale, sicché di essa occorre tener conto anche se subvalente o equivalente all’esito del bilanciamento.
Annullata la questione della rilevanza della recidiva, la Corte ha affrontato il tema della legittimità della sua contestazione suppletiva. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 4 del 28/10/1998, dep. 1999, Barbagallo, ha precisato che la modifica dell’imputazione e la contestazione di una circostanza aggravante ex art. 517 cod. proc. pen. possono essere effettuate anche sulla base dei soli atti già acquisiti dal pubblico ministero nelle indagini preliminari. Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 49935 del 28/09/2023, Domingo e recepito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha motivato tale opzione ermeneutica osservando che non esiste alcun limite temporale all’esercizio del potere di modifica dell’imputazione in dibattimento. Inoltre, mentre per il reato concorrente il procedimento dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini preliminari, per la circostanza aggravante la mancata contestazione sarebbe irreparabile, non potendo essa formare oggetto di un autonomo giudizio. Con specifico riferimento alla recidiva, è stato ritenuto illogico limitare l’intervento integrativo alla sopravvenienza di nuovi elementi, trattandosi di circostanza cristallizzata nel certificato del casellario giudiziale incluso nel fascicolo del dibattimento ex art. 431 cod. proc. pen..
Quanto alla mancata notifica del verbale di udienza all’imputato assente, la conseguente nullità è stata qualificata relativa e, pertanto, sanata in assenza di tempestiva eccezione all’udienza successiva, come previsto dall’art. 182 cod. proc. pen. La modifica non incide sul nucleo sostanziale dell’addebito, essendo i precedenti penali noti all’imputato. Dalla corretta contestazione della recidiva derivava, quindi, la sua rilevanza ai fini del calcolo del termine di prescrizione, individuato in anni 22, mesi 2 e giorni 20, decorrente dal 17 marzo 2010 e non ancora decorso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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