Agevolazioni prima casa soci: rileva la successione nella posizione di socio (Cass. civ. Sez. V n. 18795 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali sulle cessioni di immobili, il requisito dell’iscrizione nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015, richiesto dall’art. 1, comma 115, l. n. 208 del 2015, non va verificato in termini puramente formali. La scissione societaria produce effetti traslativi e determina una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche trasferite, con la conseguenza che la società beneficiaria subentra nella posizione di socio già facente capo alla società scissa. La norma non richiede la residenza in Italia della società acquirente, ma soltanto l’iscrizione nel registro dei soci, che si trasferisce secondo le regole civilistiche della successione. È inammissibile, perché generica e perplessa, la censura di abuso del diritto sollevata per la prima volta in sede di legittimità, senza previo contraddittorio e senza accertamenti di merito.

Il Fatto

Le società contribuenti impugnavano un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva revocato i benefici in materia di imposte ipotecaria e catastale, riconosciuti in relazione a una cessione immobiliare agevolata. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio e l’appello incidentale delle società, proposto per la pretesa violazione dell’art. 96 cod. proc. civ.

L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo la nullità della sentenza per motivazione solo apparente, la violazione dell’art. 1, comma 115, l. n. 208 del 2015 e la falsa applicazione degli artt. 173-178 d.P.R. n. 917 del 1986. Le società resistevano con controricorso e ricorso incidentale, riproponendo i motivi assorbiti in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso principale. Il primo motivo è infondato perché la sentenza impugnata è motivata e non incorre nel vizio di motivazione meramente apparente. Il sindacato di legittimità resta circoscritto al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., violato solo quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente o si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti (Sez. I n. 7090 del 2022).

Il nucleo della decisione è il secondo motivo. Il punto decisivo riguarda la natura della scissione societaria e l’iscrizione della beneficiaria nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015. Non rileva il dato formale, ma il tipo di successione verificatasi tra società scissa e beneficiaria: con la scissione si trasferisce l’intera partecipazione e la beneficiaria subentra nei diritti e nella posizione della scissa, che era socia della venditrice del complesso immobiliare e aveva diritto all’agevolazione. Il diritto si è trasferito senza discontinuità, poiché la scissione dà luogo a una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche trasferite (Sez. V n. 6967 del 2023).

La Corte esclude poi che la norma richieda la residenza in Italia dell’acquirente: essa esige solo l’iscrizione nel registro dei soci, sussistente per la scissa e trasferitasi alla beneficiaria secondo le regole civilistiche dell’art. 2506, primo comma, cod. civ. Anche nella scissione parziale si configura la successione nei diritti della dante causa, come già affermato in tema di credito d’imposta sui dividendi (Sez. V n. 6967 del 2023; Sez. Un. n. 23225 del 2016).

È inammissibile, perché generica e perplessa, la censura di abuso del diritto per la volontarietà della scissione: non contestata con l’avviso di liquidazione né proposta ai giudici di merito, richiede accertamenti complessi e il previo contraddittorio. Le censure prive di specifica attinenza al decisum si risolvono in un non motivo (Sez. V n. 15517 del 2020). Il terzo motivo è assorbito. Il ricorso incidentale è infondato: l’accertamento della responsabilità aggravata rientra nei compiti del giudice di merito e non è censurabile se adeguatamente motivato (Sez. VI n. 7222 del 2022).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *