Utili extracontabili e prova contraria del socio estraneo alla gestione (Cass. civ. Sez. V n. 18797 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, le regole sul riparto dell’onere della prova non mutano per effetto dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130/2022: la norma non comporta alcuna inversione dell’onere probatorio né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, disciplinate dagli artt. 2727 e ss. cod. civ. La ristrettezza dell’assetto societario integra una presunzione semplice, che non inverte il regime probatorio ma ne costituisce applicazione. Il socio può vincere la presunzione dimostrando la propria estraneità alla gestione sociale o la sottrazione degli utili da parte dell’amministratore, non essendo sufficiente la sola mancata azione di responsabilità civile, specie in presenza di rapporti di parentela.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2001 per Irpef, in relazione alla presunta distribuzione di utili non dichiarati provenienti dalla partecipazione alla società a responsabilità limitata di cui era socio unico. La Commissione tributaria provinciale di Cuneo accoglieva il ricorso, ritenendo l’atto illegittimo per violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, perché motivato con rinvio all’avviso emesso nei confronti della società senza allegazione o riproduzione del contenuto essenziale.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello dell’ufficio, limitatamente al recupero dell’imposta con l’aliquota prevista per i soggetti residenti all’estero. Secondo i giudici di appello il socio avrebbe dovuto conoscere gli atti notificati alla società e non aveva dato prova dell’interposizione fittizia, avendo di fatto rinunciato a tutelarsi in sede civile. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il quinto e il sesto motivo del ricorso principale, prioritari e connessi. Il sostituito è solidalmente responsabile con il sostituto sin dall’origine, anche in caso di ritenuta d’imposta, sicché l’amministrazione non aveva l’obbligo di iscrivere preventivamente a ruolo nei confronti della società. Il termine per l’accertamento verso i soci di una società a ristretta base sociale non può essere inferiore a quello previsto per la società, poiché l’atto impositivo societario costituisce l’antecedente logico-giuridico dell’accertamento verso i soci.
Il primo motivo è infondato. L’obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci può essere soddisfatto mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’avviso riguardante la società, ancorché solo a quest’ultima notificato, giacché il socio ha il potere di consultare la documentazione sociale e di prendere visione dell’accertamento presupposto.
Il secondo e il terzo motivo sono fondati. La Corte enuncia il principio secondo cui la novella dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 non ha modificato il regime probatorio: essa ha ribadito che l’amministrazione deve provare il fondamento delle proprie pretese, senza limitare il ricorso alle presunzioni semplici, che conservano natura sostanziale. Ove anche la si ritenesse modificativa, opererebbe la regola dell’art. 11 delle preleggi, con applicazione ai soli giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022.
Quanto alla presunzione di distribuzione degli utili, essa non comporta alcuna inversione dell’onere probatorio. La Corte d’appello ha però omesso l’esame degli elementi istruttori offerti dal contribuente — la totale estraneità alla gestione sociale, assunta dall’amministratore unico, e i conti correnti societari — limitandosi ad affermare apoditticamente l’assenza di prova contraria. Il giudice di merito avrebbe dovuto verificare l’estraneità o la sottrazione degli utili, non essendo sufficiente la mera mancata azione di responsabilità civile, specie in presenza di rapporti di parentela.
Il ricorso incidentale è infondato. Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto. Il socio, quale sostituito, non era tenuto agli obblighi dichiarativi ex art. 1, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, e non può essere esposto alle relative sanzioni. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, assorbe il quarto, rigetta gli altri e il ricorso incidentale, e cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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