Pagamento a mani dell’ufficiale giudiziario e assegni bancari privi di effetto liberatorio (Cass. civ. Sez. I n. 1633 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle obbligazioni pecuniarie, ove non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore può pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale o mediante consegna di assegno circolare. L’effetto liberatorio si produce solo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma, con la conseguenza che in nessun caso ha effetto liberatorio il pagamento eseguito mediante mera consegna di un assegno bancario. Il principio si desume dall’art. 494 cod. proc. civ., che riconosce valore di pagamento al solo versamento in moneta nelle mani dell’ufficiale giudiziario, e trova conferma nella disciplina sui protesti cambiari di cui all’art. 9 della legge n. 349 del 1973. La restituzione delle cambiali non pagate da parte dell’ufficiale giudiziario incaricato del protesto è illecita e non può rifluire in danno del creditore cambiario.

Il Fatto

Una società in accomandita semplice convenne dinanzi al tribunale due istituti di credito, lamentando che la banca, nella cui posizione era subentrata altra banca, aveva proceduto arbitrariamente a una segnalazione del proprio nominativo in centrale dei rischi, in mancanza del requisito d’insolvenza. Chiese la condanna al risarcimento dei danni, ritenendo responsabile anche la banca d’Italia per l’illecito trattamento dei dati personali.

Il tribunale dichiarò la propria incompetenza per territorio verso la banca d’Italia, respinse la domanda risarcitoria verso l’istituto e accolse la riconvenzionale di quest’ultimo, condannando la società attrice al pagamento di quanto anticipato in esito allo sconto di cambiali. La corte d’appello confermò la decisione, rigettando il gravame con cui la società aveva contestato il fondamento della riconvenzionale, assumendo di avere pagato il debito cambiario a mezzo di assegni consegnati all’ufficiale giudiziario incaricato del protesto. Contro la sentenza la società propose ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sosteneva che la legge cambiaria e le previsioni della legge n. 349 del 1973 attribuissero all’ufficiale giudiziario incaricato del protesto la legittimazione all’incasso dei titoli, con obbligo di versamento degli importi o di restituzione dei titoli protestati. Ne conseguiva, a suo avviso, che il pagamento a mezzo assegni bancari, seguito dalla consegna delle cambiali, dovesse considerarsi liberatorio nel rapporto con la banca creditrice, a prescindere dalla condotta illecita del pubblico ufficiale.

La Corte ha respinto la tesi, richiamando la disciplina generale delle obbligazioni pecuniarie. Ove non sia imposta per legge una diversa modalità, il debitore ha facoltà di pagare in moneta avente corso legale o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, nel secondo può farlo solo per giustificato motivo, da valutare secondo correttezza e buona fede oggettiva.

Il passaggio centrale riguarda il momento estintivo. L’estinzione dell’obbligazione con effetto liberatorio si verifica con la consegna della moneta; anche quando la modalità sia affidata all’assegno circolare, l’effetto si produce solo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 26617-07. Viceversa, in nessun caso possiede effetto liberatorio il pagamento eseguito mediante mera consegna di un assegno bancario. Ciò si desume dall’art. 494 cod. proc. civ.: il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede, con l’incarico di consegnarla al creditore, e solo in tal caso il versamento produce effetti liberatori immediati.

Il principio trova conferma nella disciplina sui protesti. L’art. 9 della legge 12 giugno 1973, n. 349 prevede che i pubblici ufficiali versino l’importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo e restituiscano i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all’ultimo consentito per la levata del protesto. La norma si riferisce al pagamento ricevuto in moneta.

Nella fattispecie la corte d’appello aveva accertato che il pagamento non era avvenuto in moneta e che anzi non era avvenuto affatto: all’ufficiale giudiziario erano stati consegnati semplici assegni bancari all’ordine del medesimo, che li aveva incassati appropriandosi delle somme. Nessuna somma era stata consegnata in pagamento delle cambiali insolute e nessuna autorizzazione la banca aveva dato al pagamento mediante assegni bancari. La restituzione delle cambiali non pagate, da parte dell’ufficiale giudiziario, è in un caso del genere semplicemente illecita e non può rifluire in danno del creditore cambiario. Il ricorso principale è stato quindi rigettato, con assorbimento dell’incidentale condizionato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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