Appalto illecito: no alla detrazione delle retribuzioni percepite da terzi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1036 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di nullità dell’interposizione di manodopera per violazione di norme imperative, con conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, obbliga il datore effettivo a corrispondere le retribuzioni dalla messa in mora, quando il ripristino del rapporto sia impossibile per fatto imputabile al datore. Le somme erogate da un datore di lavoro diverso, in adempimento di una obbligazione propria, non producono effetto liberatorio né sono detraibili: le retribuzioni dovute dall’inadempiente hanno natura retributiva e non risarcitoria, con conseguente inoperatività della compensatio lucri cum damno.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condannava una società di trasporto pubblico a pagare al lavoratore la somma di € 38.573,12 a titolo di retribuzioni lorde per il periodo dal 17.2.2011 al 28.2.2013, oltre accessori. Si trattava della retribuzione non corrisposta nel periodo in cui il lavoratore, ottenuta una sentenza di accertamento di interposizione fittizia di manodopera per appalto illecito, aveva messo in mora l’azienda senza percepire quanto dovuto.
La Corte territoriale, sul presupposto della natura retributiva delle somme, escludeva che i pagamenti ricevuti dall’appaltatore formale potessero costituire aliunde perceptum detraibile; quanto all’inquadramento, collocava le mansioni svolte nel 3° livello. La società ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione dell’art. 1, legge n. 1369 del 1960 e degli artt. 29, comma 3-bis, e 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, sostenendo l’incidenza liberatoria dei pagamenti ricevuti dal lavoratore per attività prestata a favore di soggetto diverso. La censura è infondata.
La Corte richiama l’orientamento consolidato sullo stesso contenzioso, espresso dalle Cass. nn. 27998/2021 e 33658/2022, e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 2990/2018. Da essa si desume che, a fronte della messa in mora e dell’impossibilità della prestazione per fatto imputabile al datore che rifiuti illegittimamente di riceverla, grava sull’effettivo datore l’obbligo retributivo, discendendo dal rapporto riconosciuto giudizialmente gli ordinari obblighi delle parti.
Diversamente opinando, committente e appaltatore potrebbero proseguire il contratto nullo senza conseguenza alcuna, in dispregio della legge e della sentenza, che risulterebbe inutiliter data (in termini, da ultimo, Cass. n. 22798/2020). Il principio è stato applicato anche in caso di illegittimità della cessione di ramo d’azienda, dove le retribuzioni corrisposte dal cessionario non estinguono l’obbligazione del cedente (Cass. nn. 17784 e 21158 del 2019).
Quanto all’art. 27, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 — richiamato dall’art. 29, comma 3-bis — la norma si riferisce ai pagamenti effettuati dal somministratore o dall’appaltatore rispetto al quale è stata accertata l’irregolarità, non a quelli di qualsiasi altro datore che abbia retribuito il dipendente in adempimento di una obbligazione propria. Restano quindi irrilevanti le somme percepite per rapporti di lavoro diversi.
Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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