Agevolazioni PPC e pertinenze agricole: liquidazione spese sotto i minimi senza motivazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 14544 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, il riferimento dell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009 agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze qualificati agricoli implica la ricorrenza del vincolo pertinenziale tra il bene principale e quello accessorio, vincolo che va accertato in concreto, prescindendo dal classamento catastale e dall’annotazione di ruralità delle unità immobiliari. La liquidazione delle spese processuali, successiva all’entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non richiede specifica motivazione se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi; uno scostamento apprezzabile dai parametri medi, come una quantificazione al di sotto dei minimi, deve essere invece giustificato dal giudice, che è altresì tenuto a liquidare il compenso per ciascuna fase del giudizio.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, riformando la sentenza di prime cure, aveva accolto l’appello del contribuente avverso un avviso di liquidazione emesso per l’imposta di registro dovuta su un atto di compravendita. L’ufficio aveva contestato la decadenza dalle agevolazioni di cui all’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, ritenendo che il fabbricato alienato, un deposito di vecchia costruzione adibito a ricovero di attrezzi agricoli, fosse privo dei requisiti di ruralità perché venduto isolatamente e non unitamente al terreno.
L’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre il contribuente aveva resistito con ricorso incidentale affidato a un unico motivo, lamentando l’erronea liquidazione delle spese di lite, quantificate in misura omnicomprensiva e al di sotto dei minimi tariffari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale. I giudici di merito avevano accertato la natura pertinenziale del manufatto compravenduto con un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Tale conclusione si pone in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il vincolo pertinenziale tra terreno e fabbricato deve essere accertato in concreto, senza che rilevino il classamento catastale o l’annotazione di ruralità.
La questione relativa all’alienazione del fabbricato indipendentemente da un terreno agricolo è stata invece dichiarata inammissibile perché nuova: l’ufficio aveva fondato le proprie difese esclusivamente sulla carenza di ruralità del bene, senza mai prospettare nei gradi di merito la necessità che l’atto di compravendita riguardasse anche un terreno agricolo.
I motivi secondo, terzo e quarto, concernenti le sanzioni annullate dai giudici di primo grado, sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. L’annullamento integrale dell’atto impugnato disposto dalla corte regionale, con conseguente conferma della sentenza di prime cure nella parte relativa alle sanzioni, aveva fatto venir meno qualunque interesse dell’Agenzia alla disamina della questione.
Il ricorso incidentale è stato invece accolto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui i parametri del d.m. n. 55 del 2014 costituiscono criteri di orientamento, non vincolanti, ma il giudice è tenuto a specificare le ragioni di uno scostamento apprezzabile dai valori medi. Nel caso di specie, la corte regionale aveva liquidato le spese al di sotto dei minimi tabellari, in misura omnicomprensiva e senza distinguere le singole fasi, senza alcuna motivazione e senza considerare gli esborsi: liquidazione che viola i principi richiamati.
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Nota della Redazione
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