Agevolazioni prima casa: prova della residenza e silenzio-assenso (Cass. civ. Sez. V n. 8045 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per conservare le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa non basta dichiarare, al momento dell’acquisto, la volontà di destinare l’immobile ad abitazione: occorre che il contribuente stabilisca la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto, ai sensi della lettera a) del comma 1 della nota 2-bis all’art. 1 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986. L’onere di provare l’adempimento di tale obbligo grava sul contribuente, senza alcuna inversione a carico dell’amministrazione finanziaria. La valutazione degli elementi probatori circa la tempestività della comunicazione comunale di rigetto dell’istanza di trasferimento della residenza, e quindi circa la formazione del silenzio-assenso ex art. 18-bis d.P.R. n. 2/1989, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione. In tema di contenzioso tributario, all’amministrazione finanziaria assistita dai propri funzionari spetta, in caso di vittoria, la liquidazione delle spese secondo la tariffa forense, con riduzione del venti per cento degli onorari.

Il Fatto

Una contribuente aveva acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa. Avendo presentato istanza di trasferimento della residenza al comune ove è situato l’immobile, aveva ritenuto che, non essendo intervenuto un diniego nel termine previsto, si fosse formato il silenzio-assenso.

L’amministrazione finanziaria aveva invece emesso un avviso di liquidazione dell’imposta e di irrogazione delle sanzioni, contestando la decadenza dal beneficio per mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi dalla stipula. La contribuente impugnava l’atto; i giudici di primo grado rigettavano il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione. Proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati ritenuti inammissibili o comunque privi di fondamento. La Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui, per conservare i benefici fiscali, non è sufficiente la dichiarazione di volontà resa al momento dell’acquisto, ma è necessario che il contribuente stabilisca la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile entro il termine di diciotto mesi, come previsto dalla nota 2-bis all’art. 1 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986.

La Corte di giustizia tributaria aveva correttamente fondato la propria decisione sulla mancata dimostrazione, da parte della ricorrente, del trasferimento di residenza entro il termine, sulla scorta di una ricostruzione in fatto sorretta da congrua motivazione. Era stato escluso che si fosse formato il silenzio-assenso sul trasferimento e che potesse essere disapplicato il successivo diniego di cambio di residenza.

La ricorrente lamentava in sostanza la tardività della comunicazione di rigetto da parte del comune, assumendo che la prova del rispetto del termine perentorio fosse desumibile dalla documentazione versata in atti. La Corte ha osservato che in tal modo si sollecita una nuova valutazione dei dati fattuali, già esaminati dai giudici di appello con sentenza doppia conforme, i quali avevano concluso che non vi era alcun documento idoneo a provare in modo certo il mancato rispetto del termine della procedura amministrativa di iscrizione anagrafica, non essendo sufficiente la sola busta con timbro postale a superare il contrario indizio derivante dalla comunicazione del comune.

Decisivo è il rilievo sull’onere probatorio. La Corte ha precisato che era onere del contribuente fornire la prova dell’adempimento dell’obbligo di trasferimento della residenza nei diciotto mesi, prova non fornita; i giudici di merito, contrariamente a quanto lamentato, non avevano operato alcuna inversione dell’onere della prova.

Il terzo motivo, relativo alla condanna della parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’ufficio costituitosi a mezzo di propri funzionari, è stato rigettato. La Corte ha richiamato l’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui all’amministrazione finanziaria assistita dai propri funzionari spetta la liquidazione delle spese applicando la tariffa forense, con riduzione del venti per cento degli onorari. La Corte ha inoltre richiamato la pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità della norma. Il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che esclude la condanna alle spese in caso di difesa con funzionario è stato ritenuto non pertinente, riguardando controversie non tributarie. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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