Spese di lite tributarie, obbligo di motivazione sulle voci ridotte (Cass. civ. Sez. V n. 6732 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice che si trovi in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa non può limitarsi a una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di motivare l’eliminazione e la riduzione delle singole voci operata. Nel processo tributario la regola vale anche quando la parte sia difesa da un avvocato, non assumendo rilievo, ai fini del valore della lite, la circostanza della difesa tecnica. Il d.m. n. 55 del 2014 non impone la liquidazione secondo i valori medi tariffari: il giudice quantifica il compenso tra minimo e massimo, con obbligo di motivazione in caso di ulteriore scostamento.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava al contribuente una cartella di pagamento per l’anno 1999, emessa a seguito di una sentenza della Commissione tributaria provinciale resa sull’impugnazione del presupposto avviso di accertamento. Il contribuente impugnava l’atto esattivo davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, proponendo censure procedimentali e di merito; il ricorso era respinto.
In appello la Commissione tributaria regionale del Lazio riteneva fondate le contestazioni, in particolare il vizio di motivazione dell’atto impugnato, che non aveva tenuto conto dei piani di rateizzo e dei versamenti eseguiti. Annullava quindi la cartella e liquidava le spese in favore del contribuente per entrambi i gradi. Il contribuente ricorre in cassazione contestando proprio la liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il motivo è proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. e denuncia la violazione degli artt. 12 e 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 88, 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 13 del d.l. n. 132 del 2014, oltre a plurimi parametri costituzionali e convenzionali. In sostanza si lamenta l’omessa motivazione sulla liquidazione delle spese, quantificate in misura inferiore ai minimi tariffari.
La Corte rileva che la Commissione regionale si è limitata ad affermare che alla soccombenza segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, indicando complessivi euro 3.000,00, di cui euro 1.000 per il primo grado ed euro 2.000 per l’appello, comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali. Poiché la parte allega di avere prodotto una nota spese, la Corte richiama il condivisibile orientamento per cui, in presenza di nota specifica, il giudice non può procedere a una determinazione globale inferiore senza motivare le riduzioni: Cass. sez. VI-II, 30.3.2011, n. 7293. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.
La Corte aggiunge però due precisazioni. Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formula vigente ratione temporis, per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni: regola applicabile anche quando la parte sia difesa da un avvocato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente.
Quanto al richiamo ai medi tariffari del d.m. n. 55 del 2014, la Corte osserva che non esiste un vincolo normativo alla determinazione secondo i valori medi: il giudice deve solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo, derogabili con apposita motivazione, doverosa quando si aumentino o diminuiscano ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni dello scostamento e la sua misura (Cass. sez. III, 7.1.2021, n. 89).
Il ricorso è quindi accolto nei limiti di ragione: la decisione è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.