Notifica cartelle, contestazione generica e prescrizione del contributo unificato (Cass. civ. Sez. V n. 4860 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, la produzione in giudizio della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica è sufficiente a provare il perfezionamento del procedimento notificatorio, non essendo necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica. Il disconoscimento della copia della relata non attiene alla regolarità della notifica, ma alla sua conformità all’originale, e impone alla parte una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, concretantesi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra error in procedendo e va dedotta con la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non con il vizio di motivazione. Il contributo unificato ha natura di tributo erariale e il relativo obbligo di pagamento è soggetto a prescrizione decennale.
Il Fatto
Un avvocato, in proprio, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’intimazione di pagamento notificatagli dall’agente della riscossione, insieme a nove cartelle poste a fondamento della stessa, relative a pretese dell’ufficio del Giudice di Pace di Roma e del Consiglio Nazionale Forense, per un importo complessivo di euro 10.516,48. Le ragioni del contribuente non trovavano accoglimento nei gradi di merito.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. L’agente della riscossione depositava fogli di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza; gli altri intimati restavano tali.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2679 e 2719 cod. civ., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973: la Commissione, di fronte al disconoscimento della copia della relata di notifica, avrebbe errato nel non riconoscere l’onere dell’agente di produrre l’originale delle cartelle. Il motivo è infondato. A fronte dell’eccezione di mancata notifica, l’agente aveva prodotto le relate in copia, mentre il ricorrente si era limitato a contestarne genericamente la conformità. Il disconoscimento non riguarda la regolarità della notifica, ma la conformità all’originale, e richiede una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. n. 12794/2021).
Il secondo motivo deduceva il difetto di motivazione per mancata pronuncia sull’obbligo di conservazione e produzione della copia della cartella. La Corte lo dichiara inammissibile: l’omessa pronuncia su motivi di appello, risolvendosi in violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, da far valere con la deduzione dello specifico error in procedendo, ossia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., e non con la violazione di norma sostanziale o il vizio di motivazione, che presuppongono una questione esaminata e risolta male.
Nel merito, la Corte richiama il principio per cui, in tema di notifica della cartella esattoriale, è sufficiente la produzione della matrice o della copia con la relativa relazione di notifica (Cass. n. 20769 del 2021; Cass. n. 12945 del 2023) e, più in generale, il principio di economia processuale che consente di decidere nel merito le questioni di diritto non richiedenti ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 17416 del 2023).
Il terzo motivo lamentava la violazione dell’art. 2948 cod. civ., per avere la Commissione ritenuto non prescritto il credito per contributo unificato, soggetto invece, secondo il ricorrente, al termine quinquennale. Il motivo è infondato. Il contributo unificato ha natura di tributo erariale (Cass. n. 2999/2022; Cass. n. 5994/2012; Cass. n. 9840/2011), e anche l’obbligo del versamento dell’importo ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 partecipa di tale natura (Cass. n. 15166 del 2018). Ne discende l’assoggettamento alla prescrizione decennale.
Il ricorso è quindi rigettato. Non si procede alla liquidazione delle spese, in assenza di attività difensiva delle controparti, e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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