Agevolazioni sportive dilettantistiche: onere della prova e requisiti sostanziali (Cass. civ. Sez. V n. 24660 del 06.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le agevolazioni tributarie previste in favore delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall’art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dalla legge n. 398 del 1991, si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto. Non è sufficiente il rispetto formale della veste giuridica assunta: occorre anche l’effettivo svolgimento in concreto di attività senza fine di lucro. L’onere della prova dei presupposti che legittimano l’agevolazione incombe sul contribuente che la invoca, secondo gli ordinari criteri dell’art. 2697 cod. civ., non essendo sufficiente allegare lo statuto sociale e la finalità ivi recepita né il dato neutrale dell’affiliazione al CONI.
Il Fatto
Il contribuente, in qualità di ex legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica e successore della stessa, impugnava gli avvisi di accertamento notificati all’ente per gli anni di imposta 2006 e 2007. Gli atti traevano origine da un processo verbale di constatazione nel quale si rilevava il mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 90 della legge n. 289 del 2002 e una serie di irregolarità.
Il giudice di primo grado accoglieva i ricorsi e la Commissione tributaria regionale della Toscana confermava la pronuncia. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione delle norme che regolano i requisiti per il regime agevolato e sull’errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Il giudice di merito aveva affermato la sussistenza del diritto al trattamento di favore sul presupposto che gli elementi contestati dall’Ufficio fossero riportati nello statuto, qualificando le contestazioni come meramente formali.
Tale statuizione è erronea. Il rispetto formale della normativa non basta: come la Corte ha più volte statuito, è necessario che siano presenti gli elementi formali della veste giuridica assunta e quelli sostanziali dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. A nulla rileva il dato estrinseco e neutrale dell’affiliazione al CONI.
Quanto all’onere probatorio, esso incombe sul contribuente che invoca l’agevolazione, secondo gli ordinari criteri dell’art. 2697 cod. civ.. La disciplina generale sui soggetti sottoposti all’imposta sul reddito delle società si applica a tutti i redditi posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche; spetta quindi a chi invoca l’esenzione provare i presupposti di fatto che la giustificano.
La Corte richiama l’orientamento della giurisprudenza dell’Unione in materia di IVA: la nozione di organismo senza fini di lucro costituisce nozione autonoma del diritto dell’Unione e presuppone che l’ente, per tutta la sua esistenza e anche al momento dello scioglimento, si astenga dal generare profitti per i propri membri.
Neppure la documentazione di fatture, ricevute ed estratti conto consente di ritenere assolto l’onere, poiché il giudice di merito ha limitato l’esame agli aspetti formali, in un quadro complessivo da esso stesso definito carente, senza valutare in concreto l’attività effettivamente svolta. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al giudice del merito in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.