Improcedibile il ricorso senza copia autentica notificata (Cass. civ. Sez. I n. 24654 del 05.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non depositi, contestualmente al ricorso, la copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.. L’onere non è assolto né dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod. proc. civ., né dalla mera non contestazione della controparte, stante il carattere pubblicistico del controllo preliminare. Il controllo non supera la c.d. prova di resistenza quando la notificazione del ricorso avvenga oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
Il Fatto
Una società appaltatrice conveniva in giudizio la committente ferroviaria per far accertare l’obbligo di quest’ultima di provvedere al ripiegamento del cantiere e al ripristino delle aree, oltre al riconoscimento di quanto versato ai proprietari dei fondi. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava il rigetto, qualificando quello della committente come esercizio di una facoltà e non di un obbligo, con conseguente esclusione dell’applicabilità della disciplina sulle varianti.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e nullità della sentenza per illogicità della motivazione. La controricorrente resisteva e la Procura Generale concludeva per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte non affronta il merito dei motivi, perché il ricorso è improcedibile per una ragione di rito. Le parti avevano dichiarato che il provvedimento impugnato era stato notificato, ma non era stata depositata la relativa relazione di notificazione, né dalla ricorrente, che vi era tenuta, né dalla controricorrente. L’allegato richiamato conteneva la sola sentenza estratta dai registri informatici.
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, secondo cui l’onere di deposito della copia autentica con la relazione di notificazione è soddisfatto solo con il deposito contestuale al ricorso o con le modalità dell’art. 372 cod. proc. civ., nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ.. Deve escludersi ogni rilievo della non contestazione della controparte o del reperimento dei documenti nel fascicolo d’ufficio, per il carattere pubblicistico del controllo preliminare.
La Corte osserva inoltre che il ricorso non supera la c.d. prova di resistenza: la sentenza d’appello era stata pubblicata il 19/4/2024 e il termine breve era ormai spirato al momento della notificazione del ricorso, avvenuta il 23/7/2024. Il ricorso, quindi, risulterebbe tardivo anche a prescindere dal difetto documentale.
Quanto al profilo sanzionatorio, il Collegio ricorda che l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, codifica un’ipotesi di abuso del processo, ma non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni, che resta affidata alla valutazione del caso concreto. Nella specie non si rinvengono ragioni per discostarsi da tale previsione, stante la correttezza della proposta rispetto alla motivazione necessaria.
Infine, la Corte esamina il rilievo difensivo fondato sulla giurisprudenza CEDU in tema di improcedibilità per difetti del deposito, concludendo che la sanzione processuale non pone problemi di compatibilità con l’art. 6 della Convenzione, poiché incide sulla prosecuzione del procedimento per l’inattività della parte, non sulla possibilità di ricorso, e attua un equilibrio tra certezza e buona amministrazione della giustizia. Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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