Revocatoria ordinaria: anteriorità del credito e scientia damni da accertare (Cass. civ. Sez. III n. 16819 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., il requisito soggettivo del consilium fraudis o della scientia damni va accertato con riferimento al momento di relativa insorgenza del credito, e non già a quello del suo accertamento giudiziale. Ai fini dell’esercizio dell’azione è sufficiente la titolarità di una mera ragione di credito, anche eventuale o litigiosa, senza necessità che sia certa, liquida, esigibile o preliminarmente accertata in sede giudiziaria. Il giudice è tenuto a valutare la consistenza del credito, la sua preesistenza rispetto all’atto pregiudizievole e il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore, e la eventus damni può ritenersi dimostrata solo se da tale valutazione complessiva emerge che l’esazione è divenuta oggettivamente più difficoltosa. Ove il giudice di merito ometta di esaminare la censura sull’anteriorità o posteriorità del credito, la sentenza è cassata per vizio di motivazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un primo giudizio promosso nel 2009 da una società creditrice nei confronti di una società proprietaria di un complesso immobiliare, per far dichiarare la risoluzione di un contratto e ottenere il ristoro delle prestazioni rese. Il Tribunale rigettava le domande attoree e accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta, liquidando in suo favore una somma a titolo di risarcimento danni. La Corte d’Appello riformava poi la decisione e condannava la convenuta a restituire quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.

Nel corso degli accertamenti patrimoniali, la società creditrice rilevava che la debitrice aveva trasferito a un terzo un intero complesso edilizio. Agiva quindi in revocatoria ordinaria per ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto di vendita. Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava l’atto inopponibile; la Corte d’Appello rigettava il gravame della società debitrice, ritenendo sussistenti sia il presupposto soggettivo sia l’eventus damni. Ricorre per cassazione la debitrice, deducendo la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La Motivazione della Corte

La ricorrente censura la sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che il giudice d’appello avrebbe travisato il motivo di gravame, con cui era stata contestata la sussistenza dello stato soggettivo. In particolare, deduceva di non poter avere alcuna consapevolezza del pregiudizio alla data dell’atto dispositivo e di non essere, all’epoca, debitrice della controparte. Rilevava altresì che il giudice del gravame non aveva pronunciato, neppure implicitamente, sul requisito della scientia damni.

La Corte ritiene il motivo fondato nei termini indicati. Osserva che il giudice di merito ha omesso di pronunciare sulla circostanza, denunciata in appello, secondo cui oggetto di revocatoria era un credito o anche solo un’aspettativa di credito, con la conseguenza che non ricorreva il presupposto del consilium fraudis o della scientia damni in capo alla debitrice. Ribadisce quindi che, in caso di domanda d’inefficacia ex art. 2901 cod. civ., il giudice deve valutare la consistenza del credito vantato, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto all’atto pregiudizievole e il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore.

La Corte precisa che la eventus damni può ritenersi dimostrata solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre gli elementi emerge che, per effetto dell’atto pregiudizievole, l’esazione del credito sia divenuta oggettivamente più difficoltosa, sostanziandosi il requisito soggettivo della scientia damni nella consapevolezza di tali elementi da parte del convenuto. Richiama il principio consolidato secondo cui è sufficiente la titolarità di una mera ragione di credito, comprensiva dell’aspettativa e del credito litigioso, di fonte contrattuale o risarcitoria.

Sul presupposto soggettivo, la Corte afferma che l’anteriorità o meno del credito rispetto all’atto impugnato va accertata con riferimento al momento della relativa insorgenza e non a quello dell’accertamento giudiziale, richiamando i precedenti Cass., 1, n. 8013 del 2/9/1996, Cass., 3, n. 17356 del 18/8/2011 e Cass. n. 22161/2019. Rileva che la corte territoriale ha argomentato solo sulla sussistenza del credito litigioso, senza congruamente motivare sulla ravvisata sussistenza del consilium fraudis o della scientia damni.

Segue la cassazione in relazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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