Aggiornamento rendita catastale gruppo D ed E solo per scorporo impianti (Cass. civ. Sez. V n. 18705 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rendita catastale, l’atto di aggiornamento catastale previsto dall’art. 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015 può essere presentato dagli intestatari di immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie dei gruppi D ed E, esclusivamente al fine di adeguare la rendita ai criteri introdotti dal precedente comma 21. La funzione dell’istituto è dunque quella di escludere dalla stima gli elementi impiantistici funzionali allo specifico processo produttivo, non più oggetto di valutazione estimativa. Non è ammessa una revisione generalizzata della rendita, né un aggiornamento svincolato dalla dimostrazione del componente impiantistico da scorporare. Ove il contribuente presenti una nuova dichiarazione e l’Amministrazione rettifichi la rendita proposta, incombe sul contribuente l’onere della prova in ordine ai componenti produttivi originariamente ricompresi.
Il Fatto
Una società ha presentato un atto di aggiornamento della rendita catastale di un immobile a destinazione produttiva, ai sensi dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208 del 2015, proponendo la rideterminazione della rendita in misura sensibilmente inferiore a quella in atti. L’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento con cui ha rideterminato la rendita in un importo superiore a quello indicato dalla società.
Il ricorso della contribuente avverso l’avviso è stato rigettato in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. La Commissione regionale ha ritenuto che l’atto di aggiornamento sia consentito solo nelle situazioni in cui l’immobile censito rechi una rendita determinata secondo i criteri già previsti dalla circolare 6T del 2012, con esclusione degli impianti produttivi da scorporare, e che non esista una possibilità di revisione generalizzata della rendita. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208 del 2015, in combinato disposto con gli artt. 4 del d.m. n. 701 del 1994 e 17 del r.d.l. n. 652 del 1939. La tesi era che il comma 21, riferendosi a tutti gli intestatari di immobili censiti nei gruppi D ed E, offrirebbe loro la possibilità di un aggiornamento finalizzato ad adeguare la rendita ai nuovi criteri di stima, senza che l’interpretazione dei giudici di merito possa presupporre un inesistente principio di immodificabilità della rendita.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Il comma 22, nell’individuare i soggetti legittimati, richiama tutti gli intestatari degli immobili di cui al comma 21, ma chiarisce che la nuova procedura è funzionale all’adeguamento della rendita ai criteri del comma 21. L’elemento realmente innovativo rispetto al passato è la esclusione dalla stima diretta di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Il Collegio ha richiamato il criterio letterale e quello sistematico. Già l’art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939 prevedeva la determinazione con stima diretta degli opifici e dei fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale o commerciale. Ne deriva che la presentazione dell’atto di aggiornamento è consentita al solo fine di ottenere la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti nel rispetto dei nuovi criteri, realizzando l’uniformità dei riferimenti estimativi tra unità già iscritte e unità oggetto di nuova dichiarazione, come chiarito dalla circolare 2/E del 1° febbraio 2016.
L’aggiornamento deve quindi avvenire attraverso lo scorporo degli elementi che, in base alla nuova previsione, non costituiscono più oggetto di stima. La Corte ha richiamato il proprio precedente (Sez. V n. 17045 del 2024), secondo cui, ove il contribuente presenti una nuova dichiarazione ai sensi del comma 22 e l’Amministrazione rettifichi la rendita proposta, incombe sul contribuente l’onere di indicare i componenti produttivi da non ricomprendere nella nuova rideterminazione che erano stati originariamente ricompresi.
Il ricorso è stato pertanto rigettato. La Corte ha osservato, solo per completezza, che l’avviso — che in sostanza ripristina la rendita esistente prima della dichiarazione — non avrebbe potuto essere annullato, perché adottato nell’ambito di un procedimento illegittimamente instaurato, illegittimità che la ricorrente non aveva eccepito con il ricorso introduttivo. Le spese di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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