Interessi sul rimborso IRAP dedotta dall’IRES decorrono dal versamento, non dalla cessione (Cass. civ. Sez. V n. 15967 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso della maggiore IRAP non dedotta dall’imponibile IRES ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 185/2008 e dell’art. 2 d.l. n. 201/2011, gli interessi di cui all’art. 44 d.P.R. n. 602/1973 hanno funzione compensativa del mancato godimento del denaro versato e maturano, escluso il primo, al compimento di ogni semestre successivo alla data del versamento, non alla data della domanda né all’entrata in vigore delle norme agevolative. La loro decorrenza e il loro ammontare, come la rivalutazione monetaria, sono predeterminati per legge e non possono dipendere dalla convenzione di cessione del credito, che vincola solo le parti che l’hanno conclusa. Il cessionario che agisca per il rimborso è soggetto all’onere della prova del credito, che comprende l’esclusione di perdite e pagamenti riferibili ad annualità estranee al perimetro applicativo delle norme invocate.

Il Fatto

Una società capogruppo, con le proprie controllate, presentava istanze di rimborso della maggiore IRES e dell’IRAP non dedotta dall’imponibile IRES a partire dall’anno d’imposta 2003, per sé e per il consolidato fiscale. L’ufficio respingeva l’ultima domanda e assoggettava a istruttoria le altre. La società impugnava i provvedimenti e cedeva poi i crediti a una banca, che chiamava in giudizio.

La cessionaria notificava a sua volta proprie istanze di rimborso e, formatosi il silenzio rifiuto, le impugnava. La CTP dichiarava l’inammissibilità dei ricorsi, ritenendo che la sede di verifica delle istanze fosse il giudizio promosso dalla cedente. La CTR accoglieva invece l’appello della cessionaria, riconoscendo la titolarità dei crediti in capo a questa e la loro fondatezza nel merito. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, investono la litispendenza e la successione a titolo particolare nel credito. La Corte li ritiene infondati: la questione è ormai coperta da giudicato, perché la sentenza n. 5811/2024, intervenuta fra le parti, ha dichiarato inammissibile il ricorso della cessionaria avverso la pronuncia della CTR che aveva statuito la litispendenza in favore del presente giudizio. Quest’ultimo è dunque la sede per decidere le domande.

Il Collegio esclude anche la dedotta duplicazione di istanze o di crediti. Le domande della cedente relative al credito poi ceduto sono state definite solo in rito nell’altro giudizio, mentre nulla impedisce al cessionario di agire a fronte del sostanziale rifiuto dell’amministrazione: unico limite è l’avvenuta emissione dell’ordine di pagamento in favore del cedente prima della cessione, ai sensi dell’art. 1 d.m. n. 394/1997, circostanza non ricorrente.

Il terzo motivo è invece accolto. La CTR ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta, senza esaminare il rilievo che dalle tabelle dell’ufficio emergono perdite e versamenti riferibili ad annualità precedenti al 2004, estranee al perimetro delle norme agevolative. Tale profilo rientra nell’onere della prova gravante sul contribuente e, nella specie, sul cessionario, e la sua omissione vizia la sentenza sul punto.

Il quarto motivo è parimenti fondato. La statuizione che àncora gli interessi alla convenzione di cessione non è corretta, perché decorrenza, entità e rivalutazione sono predeterminate per legge. La Corte dà continuità all’orientamento secondo cui gli interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602/1973 hanno natura compensativa, prescindono dalla mora dell’amministrazione e maturano dalla data del versamento con il semestre “bianco”; la loro decorrenza non può essere posticipata all’entrata in vigore delle norme, individuandosi il dies a quo nel 1° luglio 2009 e nel 1° luglio 2012. La rivalutazione va ritenuta assorbita dal rimborso ex art. 44-bis d.P.R. n. 602/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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