Aggravamento cautelare: gravità della violazione riservata al giudice del merito (Cass. pen. Sez. II n. 2502 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di aggravamento delle misure cautelari per la violazione delle prescrizioni imposte, il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, ove sorretto da motivazione adeguata, corretta e logica, non è sindacabile in sede di legittimità. Compete al giudice di merito valutare la intenzionalità della condotta e la sua attitudine a eludere i controlli, anche in relazione a precedenti violazioni. Il controllo di legittimità si arresta dinanzi a un apprezzamento scevro da vizi logici, restando estranea alla cognizione della Corte ogni rivalutazione nel merito delle risultanze.

Il Fatto

La Corte d’Assise di Appello di Caltanissetta aveva disposto l’aggravamento della misura degli arresti domiciliari applicata a un indagato, sostituendola con la custodia in carcere, a seguito di una violazione delle prescrizioni commessa nel giugno 2024. L’indagato, autorizzato a lasciare l’abitazione per partecipare a un’udienza, si era recato presso la Stazione dei Carabinieri per comunicare il rientro, ma era stato poi visto salire su un’autovettura con altre persone, due delle quali pregiudicate, allontanandosi verso il centro cittadino.

Il Tribunale di Caltanissetta aveva rigettato l’appello proposto dall’indagato avverso tale provvedimento. La difesa ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. b ed e, cod. proc. pen., contestando la valutazione di gravità dell’ultimo episodio e il rilievo attribuito a quelli precedenti.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dell’unico motivo. Richiama il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio sulla gravità della condotta trasgressiva è riservato al giudice del merito e, se sorretto da motivazione adeguata e logica, sfugge al sindacato di legittimità, citando Sez. 2, n. 3629 del 18/8/1994 e Sez. 5, n. 36060 del 09/10/2020.

Accertata l’incontestata violazione della misura, la Corte osserva che l’apprezzamento della sua gravità è rimesso al giudice di merito, una volta depurato da quanto non costituisce effettiva violazione, ossia l’installazione del sistema di videosorveglianza e il rifiuto di rimuoverlo. La decisione impugnata enuclea con chiarezza le ragioni della gravità, valorizzando la particolare intenzionalità insita nell’inganno predisposto per far credere all’autorità preposta al controllo la volontà di un rientro autonomo e solitario.

L’accompagnarsi con soggetti non autorizzati e pregiudicati, replicando una precedente violazione, costituisce la premessa dell’aggravamento secondo un giudizio che non appare illogico, né tanto meno manifestamente illogico. Da qui l’inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa. La Corte dispone inoltre la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ex art. 94 commi 1-bis e 1-ter disp. att. cod. proc. pen., per l’inserimento nella cartella personale del detenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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