Rinvio a giudizio preclude la rivalutazione del fumus nel sequestro (Cass. pen. Sez. II n. 2503 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello cautelare avverso il provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l’emissione del decreto che dispone il giudizio preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendovi una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell’accusa. La preclusione è espressione del principio logico di non contraddizione e non è suscettibile di deroghe in ragione dell’identità dell’organo che ha proceduto alla valutazione cautelare, sicché non rileva che la revoca sia stata disposta dal medesimo giudice che aveva emesso la misura e il rinvio a giudizio. Il diverso indirizzo che impone la verifica del fumus nonostante il sopravvenuto rinvio a giudizio opera solo quando la regola di giudizio fissata da una sentenza di annullamento imponga una valutazione più stringente, da coniugare con i vincoli dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti in materia di sequestri, accoglie l’appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva revocato il sequestro preventivo disposto per il delitto di autoriciclaggio continuato. Per l’effetto, il Tribunale ripristina la misura reale su una somma di rilevante entità.

La difesa dell’imputato ricorre per cassazione lamentando, tra l’altro, la genericità dell’impugnazione del pubblico ministero, la ritenuta preclusione della verifica sul fumus per effetto del sopravvenuto rinvio a giudizio e il difetto di motivazione sul periculum in mora e sulla proporzionalità della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, l’ordinanza impugnata aveva rigettato l’eccezione di aspecificità dell’appello del pubblico ministero, ravvisando nella dedotta improponibilità della questione sul fumus una specifica replica al provvedimento di dissequestro. La Corte aggiunge che l’onere di specificità è assolto mediante la denuncia dell’inosservanza di una preclusione processuale, questione di diritto che si pone a monte e risulta assorbente rispetto alle valutazioni di merito del provvedimento di revoca.

Nel merito del secondo motivo, i giudici di legittimità richiamano l’orientamento costante secondo cui, in tema di riesame, il principio è estensibile all’appello: l’emissione del decreto di rinvio a giudizio preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, poiché la valutazione di merito del giudice dell’udienza preliminare assorbe l’apprezzamento compiuto in sede incidentale. Il decreto spiega dunque efficacia preclusiva alla rivalutazione del presupposto probatorio della misura reale.

Tale principio, connesso a quello logico di non contraddizione, è insuscettibile di deroghe in ragione dell’identità dell’organo che procede alla valutazione cautelare. Non possono pertanto trovare ingresso i rilievi difensivi che valorizzano la pregnanza della valutazione del giudice del dissequestro, trattandosi del medesimo giudice che aveva emesso le misure personali e reali.

La Corte esclude altresì che la preclusione sia messa in dubbio dalla pronuncia evocata dalla difesa, relativa a una peculiare ipotesi di annullamento con rinvio in cui la verifica del fumus è imposta dalla regola di giudizio della sentenza di annullamento, da coniugare con i vincoli dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. L’ordinanza impugnata, del resto, ha fornito congrua risposta anche nel merito, in punto di fumus del reato presupposto e di irrilevanza della tracciabilità dei trasferimenti.

Le censure sul periculum in mora sono parimenti prive di pregio, avendo il collegio cautelare argomentato l’attualità e la concretezza dell’esigenza ablativa in relazione al profitto del delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., valorizzando la titolarità delle società di reimpiego e il rischio di dispersione delle somme. In tema di proporzionalità, i rilievi sono generici a fronte della ricostruzione dei movimenti operata nell’ordinanza. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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