Interesse ad impugnare dell’ente e cessazione della misura interdittiva: no ad automatismi (Cass. pen. Sez. 6 n. 11236 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità da reato degli enti, la sopravvenuta cessazione della misura cautelare interdittiva per decorso del termine di durata non determina ex se il venir meno dell’interesse all’impugnazione del provvedimento che l’ha disposta. L’interesse deve essere valutato in chiave utilitaristica, con i requisiti della concretezza e dell’attualità, ma la relativa verifica non può essere condotta secondo un’ottica formalistica. Ove l’ente abbia specificamente allegato i pregiudizi subiti o che potrà subire, anche in termini di perdita di chance e pure oltre la cessazione della misura, il giudice dell’impugnazione è tenuto a una congrua valutazione di tali pregiudizi, considerato il contesto organizzativo aziendale. La dimensione collettiva dell’ente impone, infatti, di escludere automatismi tra la cessazione della misura interdittiva e la sopravvenuta carenza di interesse, non essendo le misure interdittive assimilabili tout court a quelle detentive del diritto penale delle persone fisiche.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato alla società la misura del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un anno, in relazione a due ipotesi di frode in pubbliche forniture. L’appello proposto dall’ente era stato parzialmente accolto, con riduzione della misura a nove mesi. A seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, essendo decorso il termine di durata della misura. Avverso tale ordinanza la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento ai principi in materia di interesse ad impugnare e al mancato rispetto dei principi espressi nella sentenza rescindente.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio secondo cui l’interesse ad impugnare, in materia penale, deve essere orientato a rimuovere un pregiudizio e a ottenere una decisione più vantaggiosa, connotato dai requisiti della concretezza e dell’attualità. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la carenza d’interesse sopraggiunta presuppone una valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse la cui attualità è venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto.
Tuttavia, la Corte evidenzia che la sentenza Sezioni Unite n. 51515 del 2018 ha escluso la sussistenza di un automatismo tra la revoca della misura interdittiva e la carenza di interesse all’appello cautelare. L’ordinanza impugnata instaura, invece, un automatismo tra la perdita di efficacia della misura per decorso dei termini e la sopravvenuta carenza di interesse, che non può essere condiviso. L’interesse all’impugnazione va apprezzato guardando anche alla possibile rimozione delle concrete conseguenze pregiudizievoli che la misura divenuta inefficace abbia prodotto.
La Corte osserva che le misure cautelari interdittive del sistema d.lgs. n. 231/2001 non possono essere assimilate a quelle detentive del diritto penale delle persone fisiche: le seconde non toccano la vita stessa dell’individuo, mentre le prime, interdicendo settori nevralgici dell’attività economica, possono indurre effetti irreversibili ed esiziali. Inoltre, la dimensione collettiva dell’ente fa sì che tali misure abbiano riflessi negativi su soggetti terzi, come dipendenti e soci. I concetti di concretezza e attualità dell’interesse devono pertanto essere intesi in un’accezione non formalistica.
Nel caso di specie, la società aveva dimostrato l’impossibilità di conseguire l’attestazione SOA per i tre anni successivi all’irrogazione della misura, con l’effetto di non poter partecipare a gare di importo superiore a 150.000 euro, e aveva dedotto di essere stata raggiunta da una diffida dal concludere nuovi contratti di adesione. La Corte ritiene che l’ente avesse specificamente allegato i pregiudizi subiti e quelli potenziali, anche in termini di perdita di chance, e che il Tribunale non avesse opposto una motivazione congrua. L’ordinanza impugnata è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno.
Nota della Redazione
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