Sequestro preventivo, appello cautelare generico e giudicato endoprocessuale (Cass. pen. Sez. II n. 2500 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze è ammesso esclusivamente per violazione di legge, per censurare errores in iudicando o errores in procedendo che abbiano radicalmente viziato la decisione. Il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo manchi del tutto, sia fondato su affermazioni non ancorate al caso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il giudice del riesame che dichiari inammissibile l’appello cautelare per insussistenza di elementi di novità idonei a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare non incorre in alcun vizio, allorché la parte abbia dedotto i presunti fatti nuovi in modo generico e apodittico, senza chiarire in quali termini essi abbiano mutato il quadro cautelare.
Il Fatto
Un sequestro preventivo colpiva il patrimonio mobiliare e immobiliare di un indagato, nonché il compendio aziendale di una ditta. In un separato procedimento, il figlio del ricorrente veniva condannato con rito abbreviato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., con confisca dei beni a lui riconducibili.
Il ricorrente chiedeva la revoca del sequestro dei beni personali e del compendio aziendale, sostenendo il venir meno delle esigenze cautelari alla luce di quella sentenza. Il Tribunale rigettava l’istanza; il Tribunale del Riesame dichiarava inammissibile l’appello. Il ricorrente impugnava per cassazione l’ordinanza del Riesame, deducendo inosservanza degli artt. 292, 321 e 322 cod. proc. pen. e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal regime delle impugnazioni cautelari: avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è esperibile solo per violazione di legge. Il difetto di motivazione assurge a violazione di legge soltanto quando l’apparato argomentativo manchi del tutto, non sia ancorato al caso concreto o difetti dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Nel caso concreto, il riferimento alla violazione di legge e all’apparenza della motivazione risulta strumentale a una non consentita rivalutazione nel merito. Il Tribunale del Riesame aveva argomentato, con motivazione sintetica ma esaustiva, sull’insussistenza di elementi di novità idonei a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato cautelare, dichiarando conseguentemente inammissibile l’appello.
La Corte rileva che la parte, con l’atto di appello, si era limitata a dedurre genericamente profili di novità — in particolare la sopravvenuta sentenza di condanna del figlio — senza chiarire in quale misura tali asseriti fatti nuovi avessero determinato un mutamento complessivo del quadro cautelare. Il ricorso, sovrapponibile all’appello, è pertanto generico e privo del requisito di autosufficienza.
La Corte confuta altresì l’assunto difensivo secondo cui la mancata confisca nel giudizio abbreviato avrebbe implicato l’esclusiva riconducibilità al ricorrente dei beni in sequestro. Il giudice dell’abbreviato — osserva la Corte — nulla aveva argomentato sull’effettiva titolarità dei beni intestati al ricorrente e della ditta, limitandosi a confiscare i beni nella titolarità del figlio. L’affermazione difensiva è quindi congetturale e destituita di fondamento.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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