L’aggravamento della libertà vigilata esige l’effettiva sottrazione volontaria alle prescrizioni (Cass. pen. Sez. 1 n. 15606 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione che converte la misura di sicurezza della libertà vigilata nella più grave misura detentiva dell’assegnazione a una casa di lavoro, ai sensi degli artt. 190 disp. att. cod. proc. pen. e 231 cod. pen., postula l’accertamento che il condannato si sia volontariamente sottratto all’esecuzione della misura. Il giudice di merito non può fondare il giudizio di irreperibilità sulla sola circostanza del trasferimento all’estero dell’interessato, ma è tenuto a confrontarsi con le deduzioni difensive circa l’avvenuta comunicazione del domicilio estero agli uffici preposti. La mancata notifica del provvedimento applicativo della misura di sicurezza, ove accertata, inficia la regolarità della stessa procedura e impedisce di configurare l’inosservanza come volontaria.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Catania aveva rigettato l’appello avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza aveva sostituito la misura di sicurezza della libertà vigilata — inflitta per la durata di un anno a seguito dell’espiazione di una pena detentiva — con la più grave misura dell’assegnazione a una casa di lavoro.

A fondamento della decisione, il Tribunale aveva posto il fatto che l’interessato, dopo aver espiato la pena, si era trasferito in Spagna, sottraendosi volontariamente all’esecuzione della misura, tanto da rendere impossibile la consegna della carta precettiva. Il condannato aveva invece dedotto di aver ritualmente comunicato il proprio indirizzo all’estero all’Ufficio di esecuzione penale esterna, e di non aver mai ricevuto notifica del provvedimento applicativo della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, censurando il vizio motivazionale dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale di sorveglianza aveva fondato il giudizio di volontaria sottrazione esclusivamente sull’irreperibilità dell’interessato, senza confrontarsi con le circostanze fattuali dedotte dalla difesa e potenzialmente dirimenti ai fini della decisione.

La Corte ha evidenziato che, ove risultasse accertato che il condannato aveva effettivamente dichiarato il proprio domicilio all’estero nell’ambito del procedimento finalizzato all’accertamento della sua pericolosità sociale, tale circostanza sarebbe idonea a travolgere la valutazione negativa espressa dal giudice di merito. Essa, inoltre, instilla seri dubbi sulla regolarità della stessa procedura che ha condotto all’applicazione dell’originaria misura di sicurezza, dubbi legittimati dal fatto che il provvedimento applicativo non era stato mai notificato all’interessato.

In tal senso, il giudice di legittimità ha ribadito che le trasgressioni possono comportare l’aggravamento della misura di sicurezza solo ove il condannato sia stato effettivamente sottoposto alla stessa, e che l’irreperibilità deve essere conseguenza di una sottrazione volontaria del reo alla sottoposizione della misura. Ha inoltre richiamato la normativa di cui al d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, che consente la sottoposizione del condannato a misure alternative alla detenzione anche ove questi si trovi in uno Stato dell’Unione europea, reputandone applicabile la logica, per omogeneità di situazioni, anche alla misura della libertà vigilata.

La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo esame, che dovrà essere emendato dalle criticità valutative segnalate e condotto con un confronto effettivo con le deduzioni difensive.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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