Competenza distrettuale e trasmissione diretta al giudice dibattimentale (Cass. pen. Sez. 1 n. 15607 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., attratti alla sede distrettuale con riguardo all’individuazione sia dell’ufficio del pubblico ministero sia del giudice dell’udienza preliminare, la competenza territoriale infradistrettuale assume rilievo soltanto nella fase del dibattimento. Il giudice del dibattimento che, in tali procedimenti, si dichiari territorialmente incompetente deve trasmettere gli atti direttamente al giudice del dibattimento reputato competente. È, pertanto, abnorme il provvedimento con cui il tribunale trasmetta gli atti al pubblico ministero distrettuale anziché al giudice del dibattimento competente, determinando un’indebita regressione del procedimento. In presenza di un provvedimento abnorme, la regola di cui all’art. 28, comma 2, cod. proc. pen. — secondo cui, in caso di contrasto, prevale la decisione del giudice del dibattimento — non trova applicazione, risultando ammissibile il conflitto di competenza sollevato dal giudice dell’udienza preliminare.
Il Fatto
Nel corso del dibattimento dinanzi al Tribunale di Pisa, il giudice monocratico, accogliendo l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa, dichiarava la propria incompetenza con ordinanza, individuando il giudice territorialmente competente nel Tribunale di Pistoia. Con il medesimo provvedimento, però, disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale distrettuale di Firenze, anziché direttamente al giudice del dibattimento ritenuto competente.
Gli atti, dopo il nuovo esercizio dell’azione penale, pervenivano al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze. Quest’ultimo, rilevato che la trasmissione era avvenuta in esecuzione dell’ordinanza e non di una declaratoria di incompetenza pronunciata con sentenza, lamentava che la decisione del giudice pisano avesse assunto forma irrituale e presentasse connotati di abnormità, avendo determinato un’indebita regressione del procedimento. Il G.U.P. sollevava, pertanto, conflitto negativo di competenza dinanzi alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato la disciplina dei conflitti di competenza, precisando che, ai sensi dell’art. 28, comma 2, cod. proc. pen., il contrasto tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento si risolve a favore della decisione di quest’ultimo. Tale regola, però, non opera quando il provvedimento del giudice del dibattimento si configuri come abnorme: simili provvedimenti, esulando dal sistema processuale perché non previsti dall’ordinamento, non possono imporsi al giudice dell’udienza preliminare e rendono ammissibile il conflitto.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’ordinanza del Tribunale di Pisa integrasse gli estremi del provvedimento abnorme. La declaratoria di incompetenza, pur dovendo assumere la forma della sentenza, è stata pronunciata con ordinanza; e, soprattutto, a essa ha fatto seguito la trasmissione degli atti al pubblico ministero distrettuale, con la conseguente necessità di un nuovo esercizio dell’azione penale e della fissazione di una nuova udienza preliminare, nonostante questa si fosse già svolta correttamente dinanzi al giudice distrettuale competente.
La Corte ha richiamato il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 104 del 2001, secondo cui, per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza territoriale infradistrettuale rileva solo nella fase del giudizio. Ne consegue che il giudice del dibattimento che si dichiari incompetente deve trasmettere gli atti direttamente al giudice dibattimentale competente, senza alcuna regressione del procedimento alla fase delle indagini o dell’udienza preliminare.
La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente alla parte in cui disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero, e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Pistoia, giudice del dibattimento reputato competente dal giudice pisano.
Nota della Redazione
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