Sequestro preventivo impeditivo, integrazione motivazionale tra provvedimenti cautelari e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. 3 n. 2926 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali è ammesso per sola violazione di legge, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o meramente apparente. In materia di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice che ha disposto la misura e del Tribunale del riesame, quando pervengano a conclusioni sovrapponibili, si integrano vicendevolmente formando un unicum, sicché la motivazione dell’uno può colmare le lacune dell’altro. La valutazione del fumus commissi delicti nel giudizio di riesame non richiede l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, requisito previsto dall’art. 292 cod. proc. pen. solo per l’ordinanza emessa inaudita altera parte dal giudice.
Il Fatto
Con ordinanza del 01.10.2025, il Tribunale del riesame di Cosenza ha rigettato l’istanza proposta avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari che aveva disposto il sequestro preventivo impeditivo di un suolo agricolo. L’area, situata in una zona a destinazione agricola sottoposta a vincolo paesaggistico, risultava adibita a parcheggio a pagamento per autovetture, attività per la quale erano contestati i reati di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 733-bis cod. pen.
L’indagato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione lamentando la mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, il difetto di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. In primo luogo, ha chiarito che l’obbligo di autonoma valutazione dei presupposti cautelari previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. riguarda esclusivamente la decisione del giudice che adotta la misura inaudita altera parte, non anche il provvedimento del Tribunale del riesame, che non è quindi tenuto, a pena di nullità, a una valutazione autonoma e separata di tali presupposti.
La Corte ha poi richiamato il principio secondo cui, in materia cautelare, quando i due provvedimenti pervengono a conclusioni sovrapponibili seguendo i medesimi passaggi argomentativi, essi si integrano a vicenda. La motivazione della decisione del tribunale cautelare può così essere utilizzata per colmare eventuali lacune del decreto genetivo e viceversa, dovendo l’intero compendio essere valutato unitariamente.
Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato non è risultata apparente, avendo dato conto dell’avvenuta realizzazione di un parcheggio a pagamento su un’area agricola vincolata, senza titolo abilitativo e senza nulla osta paesaggistico, con conseguente modificazione della destinazione d’uso del terreno. La Corte ha precisato che le censure difensive, contestando l’attività di disboscamento e compattamento del suolo, investono profili fattuali rimessi all’apprezzamento del giudice di merito, accertati attraverso plurimi sopralluoghi.
Quanto al periculum in mora, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione del Tribunale, che aveva ravvisato il pericolo di prosecuzione e aggravamento delle conseguenze del reato in considerazione della compromissione di zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Ha inoltre precisato che il sequestro preventivo può essere disposto anche quando sia cessata la condotta criminosa, poiché permangono comunque gli effetti lesivi dell’equilibrio urbanistico e ambientale dell’area; la spontanea interruzione dell’attività da parte dell’indagato non è quindi elemento dirimente per escludere l’attualità del pericolo.
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Nota della Redazione
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