Responsabilità contabile del consigliere regionale per peculato sui fondi ai gruppi (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 19 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale di condanna per peculato, divenuta irrevocabile, accerta ex art. 651 c.p.p. la condotta appropriativa delle somme erogate per il funzionamento dei gruppi consiliari e il relativo danno patrimoniale. La giurisdizione civile e quella contabile, anche a fronte dei medesimi fatti, restano reciprocamente indipendenti, sicché la quantificazione operata dal giudice penale non vincola il giudice erariale. Nella gestione di denaro pubblico a destinazione vincolata, al pubblico ministero contabile spetta la mera dimostrazione che il convenuto abbia beneficiato del contributo; incombe invece sul percettore l’onere di documentare l’utilizzo conforme alla legge e alla finalità del contributo. Il reato di peculato rientra tra i delitti che fondano il danno all’immagine, da liquidare equitativamente.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato un consigliere regionale per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Regione, della somma di euro 272.318,93, oltre rivalutazione, interessi e spese. La pretesa si articolava in un danno patrimoniale di euro 242.318,93, per l’indebita gestione e rendicontazione delle somme erogate dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari nel periodo 2007-2011, e in un danno all’immagine di euro 30.000,00.

L’azione si fondava su tre notizie di danno, confluite in altrettanti fascicoli istruttori poi riuniti, e sul giudicato penale intervenuto per il reato di peculato, culminato nella pronuncia d’appello divenuta irrevocabile. Il convenuto si è costituito eccependo l’inammissibilità per ne bis in idem rispetto al risarcimento riconosciuto al giudice penale, la parcellizzazione della notizia di danno e la prescrizione, contestando nel merito il quantum di entrambe le voci.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto al ne bis in idem, richiama il principio per cui giurisdizione civile e contabile sono reciprocamente indipendenti, con la conseguenza che solo l’integrale pagamento documentato in giudizio determina la sopravvenuta carenza d’interesse del requirente, per la parte effettivamente escussa.

Analoga sorte tocca all’eccezione di parcellizzazione. La Corte ricostruisce l’iter della procura erariale, che ha agito prima a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza d’appello e poi di un’altra, rilevando l’eterogeneità dei fatti e il diverso ruolo rivestito dal convenuto nei due contesti: Presidente del consiglio regionale in un caso, responsabile della rendicontazione delle risorse assegnate ai gruppi nell’altro. Non vi è dunque duplicazione del danno né aggravamento della posizione sostanziale e processuale.

Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. Opera l’effetto interruttivo permanente della costituzione di parte civile della Regione nel giudizio penale, fino all’irrevocabilità della sentenza, che esclude il maturarsi del termine quinquennale al momento della notifica dell’invito a dedurre.

Nel merito, il danno patrimoniale è accertato ex art. 651 c.p.p. sulla base della definitiva condanna per peculato, con riferimento al totale delle spese risultate non giustificate. Le difese sulla presunta destinazione di parte delle erogazioni al funzionamento del gruppo sono giudicate generiche e indimostrate. La disciplina dei contributi ai gruppi consiliari impone che ogni diversa destinazione rispetto a quella programmata dalla legge integri danno erariale; dal dovere di rendicontazione deriva l’inversione dell’onere della prova. Né l’approvazione del rendiconto da parte degli organi regionali né la confisca penale, di diversa natura sanzionatoria, precludono la condanna risarcitoria.

Il danno all’immagine è riconosciuto, rientrando il peculato tra i delitti richiamati dall’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, ma la quantificazione è rivista: tenuto conto della natura e gravità del fatto, della qualità del soggetto e della risonanza della vicenda, è rideterminato equitativamente in euro 20.000,00. Il convenuto è quindi condannato al pagamento complessivo di euro 262.318,93, con rivalutazione e interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo, oltre alle spese di giustizia in favore dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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