Irregolarità formali del conto economale e discarico in assenza di ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 400 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, che ha ad oggetto la gestione dell’agente contabile ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito e credito con l’Ente, l’accertamento della regolarità della gestione non si esaurisce nel rilievo di difformità formali. Le irregolarità nella compilazione del mod. 23 d.P.R. n. 194/1996, nell’emissione dei buoni economali e nel deposito della documentazione giustificativa non giustificano l’addebito quando, in un’ottica sostanzialistica, i rilievi abbiano carattere minimale e non sostanziale e non risultino ammanchi. In tal caso il conto è discaricato, pur restando fermo l’obbligo dell’agente di applicare con maggior rigore formale la normativa primaria e secondaria nelle gestioni future.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione economale del Comune di Forino (AV) per l’esercizio finanziario 2021, affidata all’agente contabile. Il conto giudiziale n. 24684, depositato a mezzo SIRECO, è stato esaminato dalla struttura giudiziaria competente.
L’istruttoria si è conclusa con una relazione che ha evidenziato profili di irregolarità ostativi al discarico: la non corretta indicazione dei dati nel mod. 23 d.P.R. n. 194/1996, il mancato versamento della somma residuata al termine dell’esercizio e l’irregolarità dei mandati di reintegro emessi nell’esercizio successivo; il mancato deposito della relazione degli organi di revisione interna e dei verbali di verifica di cassa; l’anomalia della procedura di spesa, con spese prive di adeguata documentazione giustificativa. Il magistrato istruttore ha quindi quantificato le spese ritenute illegittime e ha chiesto la condanna dell’agente al pagamento in favore dell’Ente. L’agente ha contestato i rilievi, chiedendo il discarico.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla funzione del giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e ss. c.g.c., volto all’accertamento obiettivo della regolarità della gestione. Richiama i caratteri distintivi della gestione economale, qualificata come gestione di cassa in regime di anticipazione, nella quale l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute e deve dimostrare la regolarità dei pagamenti in correlazione agli scopi delle anticipazioni.
Il Collegio ricostruisce il meccanismo della gestione: l’anticipazione della spesa in deroga all’ordine cronologico delle fasi del procedimento ordinario, l’imputazione ai capitoli di riferimento e la riconduzione all’impegno originario, l’obbligo di chiusura in pareggio senza formazione di residui attivi o passivi. Sul piano normativo richiama il d.lgs. n. 267/2000 e il d.lgs. n. 118/2011, oltre ai regolamenti di contabilità di ciascun Ente, e il precedente Sez. Giur. Sicilia n. 640/2022.
Nel caso concreto, la Corte ravvisa irregolarità di carattere formale, riconducibili alla confusione nella compilazione del modello, all’emissione dei buoni economali, all’omesso ordinato deposito di parte della documentazione e all’assenza di taluni giustificativi. In un’ottica sostanzialistica, tuttavia, rileva la particolare tenuità degli addebiti e la convincente giustificazione fornita dall’agente: il reintegro del fondo, pur tardivo, risulta versato in Tesoreria; il ritardo è ricondotto a un periodo di malattia e alla sostituzione nell’incarico; gli scontrini non parlanti erano riferiti a spese inferiori alla soglia regolamentare e a esigenze urgenti; i buoni emessi successivamente agli acquisti sono spiegati con l’avvio del nuovo programma gestionale.
A fronte di tali giustificazioni e del carattere non sostanziale dei rilievi, e considerato che dalla documentazione contabile non risultano ammanchi, la Corte esclude ogni addebito e dispone il discarico del conto, rimarcando a titolo di osservazione l’obbligo di maggior rigore formale in eventuali altre gestioni.
Nota della Redazione
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