Aggravante della bancarotta per danno patrimoniale di rilevante gravità (Cass. pen. Sez. I n. 35450 del 23.08.2023)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta patrimoniale, l’entità del danno, rilevante ai fini dell’aggravante di cui all’art. 219, primo comma, L.F., va commisurata al valore complessivo dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo, indipendentemente dalla relazione con l’importo globale del passivo. La valutazione deve avere ad oggetto l’intera operazione dolosa e non le singole condotte dissipative o distrattive. La mancata prestazione del consenso da parte dei creditori all’accollo liberatorio, quale ipotesi di contratto concluso dal falsus procurator, non esclude il pregiudizio, atteso che l’inefficacia del contratto deve essere comunque accertata in via giudiziale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio, assolveva uno degli imputati dal reato di bancarotta fraudolenta, confermando la responsabilità degli altri due per il medesimo reato con l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, e rideterminando in sette anni la durata delle pene accessorie. Il fallimento della società era riconducibile all’accollo di ingenti debiti di altra società, rimasta priva di contropartita. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione il Procuratore generale, con riferimento all’assoluzione, e gli imputati, deducendo l’erronea applicazione dell’aggravante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale, censurando l’iter motivazionale dei giudici di merito per l’erronea impostazione metodologica nella valutazione delle prove, basata su una contrapposizione aritmetica di elementi indiziari, senza la necessaria ponderazione del peso specifico di ciascuno. In particolare, la chiamata in correità era stata indebitamente riduttiva, non considerando i riscontri delle conversazioni intercettate.
Quanto all’aggravante di cui all’art. 219, primo comma, L.F., il ricorso degli imputati è stato rigettato. La Corte ha confermato il principio per cui il danno di rilevante gravità va commisurato al valore complessivo dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, non già al pregiudizio dei singoli creditori né al rapporto con il passivo, richiamando i precedenti di legittimità (Sez. 5, n. 13285 del 2013; Sez. 5, n. 49642 del 2009). La società aveva assunto debiti per 2.394.000 euro senza poterli soddisfare, cagionando ai creditori un danno di evidente entità.
La Corte ha inoltre respinto la tesi difensiva basata sull’inefficacia dell’accollo liberatorio per difetto di consenso dei creditori, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite civili n. 11377 del 2015 sulla rilevabilità d’ufficio dell’inefficacia del contratto del falsus procurator. Tale inefficacia, ove non dedotta, non esclude comunque il pregiudizio sostanziale subito dai creditori. Infine, la determinazione in sette anni della pena accessoria di cui all’art. 216, ultimo comma, L.F. è stata ritenuta adeguatamente motivata, essendo coerente con la finalità di precludere all’imprenditore l’esercizio di attività in cui ha commesso i reati.
Nota della Redazione
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