Aggravante per guida in stato di ebbrezza e fuoriuscita dalla sede stradale (Cass. pen. n. 5554 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada sussiste ove si verifichi un qualunque avvenimento che turbi la regolarità della circolazione e metta in pericolo gli altri utenti della strada. Deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. La fuoriuscita dalla sede stradale e l’urto contro un ostacolo fisso costituiscono evento idoneo a integrare l’aggravante.
Il Fatto
La Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. 23 maggio 2008 n. 92, per aver guidato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, avendo provocato un incidente stradale. L’imputato, in stato di ebbrezza, aveva perso il controllo del veicolo, era fuoriuscito dalla sede stradale, danneggiando un cartello stradale e terminando la corsa contro un argine in cemento delimitante una proprietà privata.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo un unico motivo, lamentando l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada e il vizio di motivazione in punto di sussistenza dell’aggravante ritenuta.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza della doglianza, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di guida in stato di ebbrezza: l’aggravante sussiste ove si verifichi un qualunque avvenimento che turbi la regolarità della circolazione e metta in pericolo gli altri utenti della strada.
Con specifico riferimento alla nozione di incidente stradale, la Corte ha richiamato il principio espresso da Sez. 4, n. 27211 del 2019, secondo cui deve intendersi per incidente qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. La Corte ha censurato, in quella occasione, la decisione che aveva escluso l’aggravante nel caso di un conducente di un motociclo che aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla sua condotta di guida.
Facendo buon governo di tali principi, la Corte di merito ha validamente ritenuto la ricorrenza dell’aggravante, ponendo in evidenza che l’imputato, in stato di ebbrezza, perso il controllo del veicolo, era fuoriuscito dalla sede stradale, danneggiando un cartello stradale e terminando la corsa contro un argine in cemento. Tale condotta ha integrato un avvenimento idoneo a turbare la regolarità della circolazione e a mettere in pericolo gli altri utenti della strada, risultando pertanto correttamente applicata l’aggravante contestata.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, in conformità al principio espresso da Corte Cost. n. 186/2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.