L’aggravante mafiosa non richiede il previo vincolo dell’imputato al sodalizio (Cass. pen. Sez. 5 n. 11179 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nella sua prima ipotesi, postula la consapevole e volontaria utilizzazione, da parte dell’agente, della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne conseguono, non già la stabile appartenenza dell’imputato al sodalizio criminoso. La circostanza può pertanto essere riconosciuta anche a soggetti esterni all’associazione, allorché la condotta sia stata agevolata e resa possibile dalla capacità intimidatoria dell’organizzazione, della cui operatività e notorietà l’agente e la persona offesa siano consapevoli. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, ove la motivazione dia conto della gravità del fatto e della pericolosità del reo, non richiede una specifica e analitica confutazione di ogni deduzione difensiva, potendo il rigetto delle istanze risultare dalla struttura complessiva della sentenza.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale che aveva condannato due imputati, rispettivamente, per i reati di tentata violenza privata e di percosse, aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. per aver commesso i fatti avvalendosi della forza di intimidazione del clan camorristico egemone sul territorio di Bagnoli-Agnano. Gli episodi, secondo la ricostruzione accusatoria, erano finalizzati a costringere una coppia di coniugi, occupanti abusivi di un alloggio, ad abbandonare l’immobile. I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, vizi di motivazione e l’erronea applicazione dell’aggravante mafiosa, sostenendo la mancanza di prova della volontà di agevolare l’associazione criminale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, volto a sindacare le valutazioni di merito, e ha rigettato gli altri motivi. In particolare, in relazione all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata che, in una logica di “doppia conforme”, si salda con quella di primo grado, la quale aveva dato conto delle ragioni del discostamento dalle valutazioni del giudice del rito abbreviato che aveva escluso l’aggravante per i coimputati. La Corte ha precisato che le sentenze relative ai coimputati giudicati separatamente fanno stato solo nei loro confronti, non essendo configurabile un contrasto di giudicati in relazione ad una circostanza del reato.
La Corte ha poi respinto i motivi concernenti la recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, ritenendo la motivazione resa dal giudice di merito adeguata e conforme ai principi espressi dalle Sezioni Unite, considerato che le pene, di gran lunga inferiori alla media edittale, non richiedevano un apparato motivazionaleParticolarmente ampio.
Quanto alla richiesta di sospensione condizionale della pena, la Corte ha precisato che non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione, quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa, incentrata sulla gravità del fatto e sulla personalità degli imputati. Al rigetto dei ricorsi è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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