Inapplicabile l’aggravante dello spaccio a minori al delitto associativo (Cass. pen. Sez. VI n. 33710 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante ad effetto speciale prevista dall’art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309/1990, per aver commesso il fatto in danno o avvalendosi di persone minori di età, si applica unicamente ai delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e non alla fattispecie associativa di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, cui resta pertinente la sola aggravante dell’art. 112, primo comma, n. 4), cod. pen. Nel giudizio di legittimità non è sindacabile la motivazione che, esaminando complessivamente le risultanze probatorie, ravvisi il carattere stabile e funzionale del contributo del partecipe al sodalizio dedito al narcotraffico. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nel divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante dell’art. 112, primo comma, n. 4), cod. pen.
Il Fatto
La sentenza della Corte di appello di Catanzaro conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Catanzaro nei confronti del ricorrente, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pena di otto anni di reclusione per il delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, e 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309/1990, in relazione all’art. 112, primo comma, n. 4), cod. pen.
Secondo l’accusa, il ricorrente avrebbe partecipato al sodalizio dedito al narcotraffico operante in Catanzaro, curando la custodia e la consegna dello stupefacente ai sodali. La difesa impugna la conferma di responsabilità deducendo tre motivi: vizi di motivazione sulla ritenuta partecipazione associativa, contestazione della consapevolezza delle aggravanti, eccessività del trattamento sanzionatorio. La questione arriva in Cassazione sul presupposto che il percorso argomentativo della Corte territoriale non avrebbe risposto ai rilievi difensivi.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione rigetta il ricorso. Sul primo motivo osserva che la doglianza è declinata in fatto, nella parte in cui pretende di assegnare agli elementi probatori una valenza diversa da quella riconosciuta dal giudice di merito. La Corte territoriale ha analizzato complessivamente i dati processuali e ha spiegato le ragioni della partecipazione del ricorrente al sodalizio, senza che la difesa contesti l’esistenza del gruppo associativo.
Il ruolo di custode dello stupefacente, la strutturazione dei contatti e il linguaggio criptico comune tra i sodali hanno sostenuto, con motivazione logica non sindacabile, il carattere stabile e funzionale del contributo rispetto alle finalità dell’associazione. L’analisi delle captazioni e l’episodio dell’arresto, con il successivo reperimento di un sostituto nel delicato compito, hanno corroborato la conclusione: il ricorrente censura, in realtà, una valutazione frammentaria dei dati probatori, prospettiva preclusa in sede di legittimità.
Sul secondo motivo la Corte conferma la sussistenza dell’elemento soggettivo delle aggravanti, ma opera una correzione di diritto di rilievo. L’art. 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309/1990 si applica unicamente ai delitti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, perché lo stesso art. 80 prevede che “le pene previste per i delitti di cui all’art. 73 sono aumentate”. Tale formulazione esclude l’applicabilità dell’aggravante alla differente fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, assistita da specifiche circostanze aggravanti proprie.
Resta pertanto pertinente il solo riferimento, comunque contenuto nella contestazione, all’aggravante dell’art. 112, primo comma, n. 4), cod. pen. Il richiamo operato dall’art. 80, comma 4, d.P.R. cit. all’art. 112, secondo comma, cod. pen. riguarda la diversa ipotesi dell’agente che si sia avvalso di persona non imputabile o non punibile.
Sul terzo motivo la Corte ritiene infondata la censura sul trattamento sanzionatorio. Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante dell’art. 112, primo comma, n. 4), cod. pen. deriva dall’art. 69, quarto comma, cod. pen., che preclude la riduzione ulteriore rispetto alla pena determinata in otto anni. La questione di legittimità costituzionale della norma è manifestamente infondata, secondo il precedente Sez. 5, n. 15269 del 21/01/2022, Bouimadaghen, Rv. 283016 – 02, perché la deroga risponde all’esigenza di contrastare in termini più afflittivi le condotte di chi coinvolga minori in illeciti penali. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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