Gravi indizi cautelari e controllo di legittimità sulla motivazione del riesame (Cass. pen. Sez. I n. 35931 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, quando con il ricorso per cassazione si censura il provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni poste a fondamento della gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Ai fini cautelari è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità di responsabilità, non dovendo gli indizi essere valutati secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., propri del giudizio di merito. Il difetto di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti della pronuncia, costituendo questa un tutto coerente e organico.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di ricettazione, porto illegale e detenzione illegale di armi, ritenendo sussistenti i gravi indizi e il pericolo di reiterazione.
Gli investigatori, mediante monitoraggio GPS e videosorveglianza, avevano accertato reiterati accessi dell’indagato e di un coindagato in un’area di campagna; in una valigetta occultata sotto una lastra di cemento erano state rinvenute armi e munizioni, poi sequestrate. L’indagato, tornato sul posto, era stato notato mentre cercava invano il contenitore. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo abnorme valutazione degli indizi e violazione dell’art. 273 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muove dal principio, enunciato dalle Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, secondo cui il controllo di legittimità sui gravi indizi non si estende al merito, ma verifica solo la congruenza logica e giuridica della motivazione.
Il Collegio ribadisce che in sede cautelare è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità di responsabilità e che gli indizi non vanno valutati con gli stessi criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., richiesti nel merito.
Nel caso concreto, il Tribunale del riesame non è incorso nella violazione dell’art. 273 cod. proc. pen.: ha dato conto, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, delle ragioni della conferma degli indizi. Gli appostamenti e i monitoraggi avevano mostrato i due mezzi muoversi insieme verso l’area e l’indagato inoltrarsi nel sentiero, mentre il coindagato restava a sorvegliare.
La Corte richiama il principio della Sez. I n. 20030 del 18.01.2024 secondo cui la motivazione è un tutto coerente e organico e il difetto non può fondarsi su una critica frammentaria. Il Tribunale aveva letto unitariamente i dati indizianti, desumendo dalla condotta di reiterato controllo la disponibilità delle armi. Le doglianze del ricorrente si risolvono in una rivalutazione del fatto, prospettando dubbi su letture alternative privi di aggancio a dati logici.
Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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