Inammissibile il ricorso che chiede un terzo giudizio sul fatto (Cass. pen. Sez. II n. 33724 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di c.d. doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, quando la pronuncia di appello richiami quella di primo grado e entrambe adottino i medesimi criteri nella valutazione delle prove. Non sono ammissibili, in Cassazione, i motivi che propongono letture alternative degli elementi probatori o ricostruzioni già esaminate e confutate nei gradi di merito, né le doglianze che denunciano carenze o inadeguatezze motivazionali senza individuare i vizi tassativamente indicati nell’art. 606, comma primo, lett. e, cod. proc. pen. La deduzione alternativa di vizi differenti è indice di genericità del motivo e segno della sua natura di merito. Le questioni concernenti il trattamento sanzionatorio non prospettate nei motivi di appello sono nuove e non consentite in sede di legittimità, salvo quelle rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in appello.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia aveva confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, con cui l’imputato era stato dichiarato responsabile di due episodi di estorsione e di uno di rapina, con condanna a quattro anni e dieci mesi di reclusione, oltre multa e pene accessorie.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tutti incentrati sull’art. 606, comma primo, lett. e, cod. proc. pen., variamente rubricati come vizi di motivazione o come violazioni di legge. Il primo motivo censurava la valutazione della prova; il secondo l’aggravante dell’arma impropria; il terzo e il quarto la mancata concessione, rispettivamente, della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza, la genericità e, in parte, la non consentitezza dei motivi. Premesso che si versa in ipotesi di doppia conforme, i giudici di legittimità hanno richiamato la giurisprudenza secondo cui, in tale situazione, non è consentita la deduzione di vizi che si risolvano nella proposizione di letture alternative delle prove o di ricostruzioni già esaminate e adeguatamente confutate nei due gradi di merito (Sez. 3 n. 44418 del 2013; Sez. 2 n. 37295 del 2019).
Il giudizio di cassazione, si legge nella sentenza, deve trattare soltanto questioni di legittimità, evitando di invadere il merito. Nella tecnica redazionale, i motivi rivelano una deriva verso il fatto, idonea a sostanziare un atto di appello ma non ad accedere al giudizio di legittimità.
Le sole critiche ammesse sul piano motivazionale sono quelle tassativamente indicate nell’art. 606, comma primo, lett. e, cod. proc. pen., ciascuna dotata di peculiare oggetto e struttura. La deduzione alternativa di vizi differenti è di per sé indice di genericità del motivo. Non possono essere denunciate la scarsa persuasività, l’inadeguatezza o la stessa illogicità se non manifesta, trattandosi di profili riservati al giudice del merito.
Nel merito della doglianza sulla credibilità della persona offesa e sulla denuncia tardiva, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata offre una spiegazione logica e plausibile del percorso che ha condotto dall’iniziale segretezza alla denuncia, non disarticolata dal ricorso.
Quanto agli ulteriori motivi, il secondo è stato ritenuto non consentito perché formulato per la prima volta in sede di legittimità, in violazione della catena devolutiva, secondo la regola desumibile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 10611 del 2012). La negazione delle circostanze attenuanti, infine, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è stata adeguatamente motivata con riguardo alle conseguenze dannose e all’assenza di resipiscenza. All’inammissibilità sono conseguite la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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