Aggravante transnazionale esclusa se il gruppo coincide con i concorrenti (Cass. pen. Sez. VI n. 2858 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante di cui all’art. 61 bis cod. pen. postula una necessaria alterità tra il gruppo criminale organizzato transnazionale che presta il contributo causale e la realtà, anche plurisoggettiva, che ne beneficia. Non è quindi configurabile quando il gruppo organizzato operativo su più Stati coincide soggettivamente con i soggetti che hanno agito in concorso nel reato comune. In tal caso manca quella autonomia tra la condotta che integra il reato e quella che realizza il contributo del gruppo transnazionale che costituisce la ragione del maggior disvalore, con la conseguenza che l’aggravante finisce per porsi come elemento costitutivo del reato. Il riconoscimento dell’interesse ad impugnare discende dall’effetto speciale dell’aggravante, che incide sui termini di durata della custodia cautelare e sul quomodo della sua applicazione.

Il Fatto

La difesa del ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’applicazione della misura custodiale di maggior rigore. Al ricorrente si contesta di avere concorso, con altri soggetti, a procurare l’evasione di una persona sottoposta agli arresti domiciliari in pendenza di estradizione passiva richiesta dagli Stati Uniti d’America. L’imputazione provvisoria ipotizza il delitto di cui all’art. 386, commi 1 e 3, cod. pen., aggravato ex art. 61 bis cod. pen.

Il ricorso articola sette motivi e successivi motivi aggiunti, con i quali si censurano il giudizio di gravità indiziaria, la configurabilità dell’aggravante transnazionale e la sussistenza del pericolo di fuga posto a fondamento della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso fondato limitatamente alla legittimità della contestata aggravante ex art. 61 bis cod. pen., la cui espunzione incide sulla penultima censura e sul secondo motivo aggiunto. Gli ulteriori motivi sono giudicati infondati.

Quanto al quadro indiziario, la decisione impugnata supera le censure. Le dichiarazioni del co-indagato sono valutate nella loro credibilità soggettiva e intrinseca, con riguardo allo sviluppo graduale del narrato, e trovano riscontri esterni decisivi nelle dichiarazioni di altri soggetti e in particolare in quelle del co-indagato che ebbe a contattare il concorrente materiale. La difesa non coglie nel segno nel sostenere l’inutilizzabilità dello scritto contenente dette dichiarazioni: in assenza di induzione processuale formale, resta confermata la spontaneità della scelta di riversare le propalazioni in un memoriale trasmesso alle autorità italiane, liberamente valutabile in termini indiziari e apprezzabile come riscontro esterno. L’individuazione fotografica è sorretta dal riconoscimento operato da due soggetti in termini identici sulla foto indicata.

Il tema centrale è però quello dell’art. 61 bis cod. pen. La Corte richiama i capisaldi della decisione delle Sezioni Unite n. 18374 del 31 gennaio 2013, che ha precisato come la locuzione “dare contributo” postuli alterità tra il gruppo organizzato e la realtà beneficiaria dell’apporto causale, e come il maggior disvalore dell’aggravante presupponga l’autonomia tra la condotta del reato comune e quella che realizza il contributo transnazionale.

Nel caso concreto, osserva la Corte, il gruppo di persone che hanno agito in concorso nel determinare l’evasione coincide soggettivamente con il gruppo organizzato asseritamente operativo su più Stati. La condotta realizzata oltre i confini nazionali si risolve nella stessa azione concorsuale finalizzata all’evasione. Manca dunque l’autonomia che giustifica il maggior disvalore, con conseguente erroneità in diritto della valutazione dei giudici della cautela, che rende irrilevanti le ulteriori considerazioni sul punto.

È invece infondata la censura sul pericolo di fuga: la valutazione di merito è sorretta da logica giustificazione, considerato il ruolo di protagonista nella programmazione dell’evasione e nei contegni successivi alla fuga, nonché la residenza estera, la doppia nazionalità e il centro di interessi economici fuori dall’Italia. L’espunzione dell’aggravante impone di rimettere al giudice del merito la rivalutazione del tema della pena irrogabile e della proporzionalità della misura ex art. 275, comma 2, cod. proc. pen. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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