Riqualificazione in appello del ricorso per cassazione, non luogo a procedere (Cass. pen. Sez. 5 n. 12955 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen. in esito all’udienza di comparizione predibattimentale non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo di impugnazione può essere proposto, a norma dell’art. 569 cod. proc. pen., solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero contro altre tipologie di decisione espressamente previste dalla legge. In caso di erronea proposizione del ricorso immediato per cassazione, l’impugnazione deve essere qualificata come appello, facendo ricorso al potere officioso riconosciuto alla Corte dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, pronunciandosi in sede di udienza di comparizione predibattimentale, dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di furto di energia elettrica. Il giudice di merito, esclusa la contestata aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., riteneva che l’azione penale non potesse essere iniziata per difetto di querela.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello, denunciando l’inosservanza dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e deducendo che la riconducibilità dell’energia elettrica al novero delle cose destinate a pubblico servizio avrebbe dovuto integrare l’aggravante contestata, rendendo il reato procedibile d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato la natura del provvedimento impugnato, rilevando come la sentenza di non luogo a procedere fosse stata emessa in esito all’udienza di comparizione predibattimentale ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen.. Tale norma prevede che, qualora sussista una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere.
Il Collegio ha quindi richiamato il disposto dell’art. 554-quater cod. proc. pen., il quale stabilisce che avverso tale tipologia di sentenza la parte pubblica può proporre appello, fatta eccezione per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, per i quali la sentenza è ricorribile per cassazione per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, ha già affermato che la sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 554-ter cod. proc. pen. non è impugnabile con ricorso immediato per cassazione. Il ricorso, infatti, può essere proposto solo avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio o contro altre decisioni espressamente previste dalla legge. In caso di erronea proposizione, l’impugnazione deve essere qualificata come appello, come affermato da Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025, dep. 2026, Galati, Rv. 289327-01.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha esercitato il potere officioso di riqualificazione dell’impugnazione riconosciuto dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio di appello.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 625 c.p. – Circostanze aggravanti
- Art. 554-quater c.p.p. – Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
- Art. 554-ter c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali
- Art. 569 c.p.p. – Ricorso immediato per cassazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso