Aggressione a sanitari in servizio: l’aggravante scatta anche senza movente legato alla professione (Cass. pen. 1651/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 1651 del 15 gennaio 2026 (udienza pubblica del 21 ottobre 2025, R.G.N. 24218/2025) — Presidente Angelo Caputo, Relatore Michele Calvisi

Il principio di diritto

Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 11-octies), cod. pen. non è necessario che la condotta del soggetto agente sia determinata da motivi attinenti all’esercizio dell’attività professionale del sanitario o presupponga un rapporto tra quest’ultimo e il paziente, essendo sufficiente che l’aggressione violenta o minacciosa sia realizzata contestualmente all’esercizio in atto dell’anzidetta attività.

Il fatto

All’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Brescia condannava l’imputato per rapina impropria aggravata e lesioni personali aggravate, ma escludeva l’aggravante di cui all’art. 61, n. 11-octies), c.p. (violenza in danno di esercenti professioni sanitarie) e concedeva le attenuanti dell’art. 62, n. 4), c.p. e della lieve entità (Corte cost. n. 86/2024), con giudizio di prevalenza. Il fatto era avvenuto di notte in un reparto ospedaliero, dove due specializzande in servizio avevano sorpreso l’imputato che si allontanava con la refurtiva. Il Procuratore Generale ricorreva per cassazione con sette motivi.

La motivazione

La Corte accoglie il primo motivo: ai fini dell’aggravante dell’art. 61, n. 11-octies), c.p. non occorre che l’aggressione sia mossa da motivi legati alla professione sanitaria né che presupponga un rapporto paziente/sanitario; basta la “connessione occasionale”, ossia che la violenza o minaccia sia realizzata contestualmente all’esercizio in atto dell’attività, accanto all’ipotesi della “connessione finalistica” (l’aggressione “a causa” della professione). La più intensa tutela penale deriva dal collegamento della condotta con l’esercizio in atto della funzione, che espone particolarmente gli operatori sanitari (Sez. 2, n. 4244/2023, Reina). Poiché le vittime erano in servizio nel reparto, l’aggravante è stata erroneamente esclusa: sul punto la sentenza è annullata con rinvio, assorbito il quarto motivo.

È fondato anche il sesto motivo: le lesioni cagionate a personale sanitario nell’esercizio o a causa delle funzioni vanno qualificate ai sensi dell’art. 583-quater, comma 2, c.p., ipotesi autonoma di reato, e non ex artt. 582 e 576, n. 1), c.p. Sono invece infondati gli altri motivi: la motivazione sull’attenuante dell’art. 62, n. 4), c.p. è congrua; l’attenuante della lieve entità (Corte cost. n. 86/2024) è cumulabile con quella comune, costituendo uno strumento ulteriore per adeguare la sanzione all’effettiva gravità del fatto (Sez. 2, n. 45792/2024); la pena base al minimo edittale è adeguatamente motivata; il limite di aumento di un terzo per la continuazione (art. 81, comma 4, c.p.) opera solo se la recidiva reiterata sia stata dichiarata con sentenza definitiva anteriore ai nuovi reati (Sez. 1, n. 26250/2024). La sentenza è quindi annullata con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Brescia limitatamente all’aggravante e alla qualificazione del capo 2), rigettato nel resto il ricorso.

Implicazioni pratiche

Per chi opera nel penale: l’aggravante a tutela del personale sanitario scatta anche quando l’aggressione non ha nulla a che vedere con la cura o con un rapporto medico-paziente, purché il fatto violento avvenga mentre l’operatore è in servizio. Sul piano della qualificazione, le lesioni al sanitario in servizio integrano l’autonoma fattispecie dell’art. 583-quater, comma 2, c.p. La pronuncia conferma inoltre la cumulabilità tra l’attenuante del danno di speciale tenuità e quella della lieve entità nella rapina, e ricorda che l’aumento minimo di un terzo per la continuazione presuppone una recidiva reiterata già accertata con sentenza definitiva anteriore ai fatti.

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