Accesso agli atti in pendenza di giudizio: il diniego per genericità è illegittimo se la richiesta è indispensabile alla difesa (TAR Sardegna n. 1090 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso deve riferirsi a specifici documenti già esistenti, determinati o quantomeno determinabili, ed in possesso dell’amministrazione, e non può comportare un’attività di elaborazione dati estranea all’istituto. Solo l’inesistenza o una oggettiva impossibilità di reperire i documenti giustifica il diniego; la mera difficoltà o gravosità della ricerca impone all’amministrazione di compiere ogni sforzo per soddisfare la richiesta. In pendenza di giudizio, l’accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. va accolto quando la documentazione sia strettamente indispensabile per la difesa, dovendosi valutare il nesso strumentale tra gli atti richiesti e l’articolazione delle difese nel processo instaurato.
Il Fatto
La Curatela di una società fallita impugnava davanti al TAR Sardegna il provvedimento con cui il Consorzio Industriale Provinciale aveva disposto la riacquisizione di un compendio immobiliare ai sensi dell’art. 63 della legge n. 448/1998, contestando la legittimità dell’intero iter procedimentale. In pendenza di giudizio, la Curatela proponeva istanza di accesso, unitamente al ricorso per motivi aggiunti, per ottenere l’ostensione di tutta la documentazione del procedimento conclusosi con l’atto impugnato e degli atti relativi alla determinazione dei contributi pubblici asseritamente percepiti dalla società.
Il Consorzio negava l’accesso con nota del 5 febbraio 2026, definendo la richiesta “oltremodo generica” e qualificandola come “azione esplorativa”. La Curatela proponeva allora istanza ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento del proprio diritto a prendere visione dei documenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’istanza di accesso deve riferirsi a documenti già esistenti, determinati o determinabili, e ha escluso che la richiesta potesse configurarsi come meramente esplorativa. L’oggetto dell’istanza era infatti sufficientemente circoscritto dal riferimento al procedimento in corso, conclusosi con il provvedimento di acquisizione impugnato con i motivi aggiunti; tale indicazione rendeva la richiesta determinata, ancorché riferita a una pluralità di atti.
Quanto al profilo della gravosità della ricerca, il Tribunale ha osservato che solo l’inesistenza o l’oggettiva impossibilità di reperire i documenti può legittimare il diniego, non già la semplice difficoltà organizzativa. L’amministrazione sarebbe comunque stata tenuta a compiere ogni sforzo per individuare e ostendere gli atti del procedimento, senza poter opporre alla Curatela l’onerosità dell’attività istruttoria.
Decisivo è apparso, inoltre, il carattere di stretta indispensabilità della documentazione richiesta rispetto alle esigenze difensive: la conoscenza degli atti che avevano condotto all’adozione del provvedimento finale poteva consentire una migliore articolazione delle difese nel giudizio già instaurato. A fronte di tale nesso funzionale e della motivazione generica del diniego, la richiesta avanzata in pendenza di lite è stata accolta, con condanna del Consorzio a rendere disponibili i documenti entro quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Le spese della fase sono state compensate.
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Nota della Redazione
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