La revoca di un contributo per inadempimento del beneficiario appartiene al giudice ordinario (TAR Abruzzo n. 449 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca di contributi pubblici, il riparto di giurisdizione è determinato dalla natura della posizione giuridica dedotta. Spetta al giudice ordinario la controversia sulla revoca del finanziamento disposta per un inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, poiché l’atto di revoca ha natura meramente ricognitiva dell’avvenuto venir meno dei presupposti del beneficio e incide su una posizione di diritto soggettivo, senza implicare alcuna valutazione discrezionale dell’amministrazione circa an, quid e quomodo dell’erogazione. Il giudice amministrativo è invece competente solo quando la controversia riguardi la fase procedimentale anteriore alla concessione o l’annullamento in autotutela del beneficio per vizi di legittimità o per sopravvenuto contrasto con l’interesse pubblico.
Il Fatto
Una società, ammessa a un contributo regionale per la ristrutturazione di un immobile da destinare ad attività ricettiva nell’ambito del Bando “Fare Centro”, vedeva revocato il finanziamento per la mancata conclusione del progetto entro il termine stabilito e per l’omessa trasmissione della documentazione finale nei termini perentori assegnati. L’amministrazione, dopo l’avvio del procedimento e un controllo in loco che accertava lo stato di completo abbandono dell’immobile, disponeva la revoca ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Bando e provvedeva in via consequenziale all’esecuzione della polizza fideiussoria.
La società impugnava il provvedimento di revoca e gli atti presupposti e consequenziali, deducendone l’illegittimità per l’erronea individuazione del termine di ultimazione del progetto e per l’erronea applicazione delle clausole del Bando, sostenendo che l’impossibilità di realizzare l’intervento fosse imputabile al comportamento omissivo del Comune, che non aveva realizzato le opere di urbanizzazione necessarie. La Regione resisteva eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR, richiamati i principi consolidati delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha accolto l’eccezione preliminare. Il Collegio ha osservato che la revoca impugnata non si fondava su un riesame in autotutela della legittimità del provvedimento concessorio, né su vizi originari, né su un sopravvenuto contrasto con l’interesse pubblico, ma esclusivamente sull’accertamento di fatti sopravvenuti consistenti nel mancato adempimento da parte del beneficiario degli obblighi previsti dal Bando.
La sentenza ha precisato che le due cause di revoca applicate — mancata conclusione del progetto nel termine e omessa trasmissione della documentazione finale — costituiscono violazioni di obblighi specifici assunti dalla società all’atto dell’accettazione del contributo, che condizionavano la fruizione del beneficio. In tal caso, l’atto di revoca si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto della fruizione, incidendo su una posizione di diritto soggettivo e non implicando alcuna valutazione discrezionale.
Il Collegio ha inoltre rilevato che anche le questioni sostanziali sollevate dalla ricorrente, concernenti l’applicabilità della proroga di cui all’art. 103 del d.l. n. 18/2020, il comportamento del Comune e la tardività della risposta dell’amministrazione, attengono alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’interpretazione delle clausole del Bando in relazione all’adempimento degli obblighi assunti: questioni che appartengono alla cognizione del giudice ordinario.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione che il giudizio potrà proseguire dinanzi al giudice ordinario in base al principio della translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a., e con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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