Aliquota maggiorata Vigili del fuoco e cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 283 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico con l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, per l’anzianità maturata al 31.12.1995, in virtù dell’equiparazione al personale militare disposta dall’art. 61 d.P.R. n. 1092/1973, rimasto vigente dopo il d.lgs. n. 139/2006. L’equiparazione non opera per il personale dei ruoli amministrativi non operativi. Ove l’INPS, in pendenza di giudizio, adegui il trattamento secondo le indicazioni delle Sezioni Riunite n. 1/2021 e n. 12/2021, la pretesa del ricorrente resta soddisfatta e va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il riconoscimento del diritto in corso di causa giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
I ricorrenti, ex dipendenti del Ministero dell’Interno in quiescenza, già appartenenti al Corpo civile dei Vigili del fuoco, hanno chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 sull’anzianità maturata al 31.12.1995, in luogo di quella dell’art. 44 riservata al personale civile. Rimaste senza riscontro le diffide inviate all’amministrazione di appartenenza, hanno agito davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto, con condanna al pagamento degli arretrati, della rivalutazione e degli interessi.
In via subordinata hanno prospettato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, per la riserva dell’aliquota maggiorata ai soli militari, in asserita violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. L’INPS si è costituito eccependo, tra l’altro, il divieto di mutatio libelli e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice individua il petitum nell’applicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Il Corpo, ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 139/2006, è struttura dello Stato ad ordinamento civile; talune categorie con mansioni operative antincendio sono tuttavia considerate militari, pur non rivestendone lo status, ai fini pensionistici.
L’equiparazione si fonda sull’art. 61 d.P.R. n. 1092/1973, ancora vigente perché non compreso tra le disposizioni abrogate dall’art. 35 d.lgs. n. 139/2006. La norma richiama, per il personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili, le disposizioni dettate per le corrispondenti categorie di militari. Le qualifiche citate sono confluite nei ruoli istituiti dal d.lgs. n. 217/2005.
Il giudice dà atto che, dopo le pronunce delle Sezioni Riunite n. 1/2021 e n. 12/2021, l’INPS ha emanato la circolare n. 68 del 14 giugno 2022, estendendo il ricalcolo al personale dei Vigili del fuoco nei limiti della prescrizione quinquennale. Il beneficio riguarda i settori operativi, compreso il ruolo tecnico della carriera direttiva e aeronavigante, con esclusione dei ruoli amministrativi non operativi, per i quali l’equiparazione non opera.
In ottemperanza a tale circolare l’Istituto ha adottato le determinazioni di riliquidazione e corrisposto gli arretrati. Le pretese dei ricorrenti devono pertanto ritenersi soddisfatte, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. La questione di costituzionalità resta assorbita.
Quanto alle spese, il riconoscimento del diritto intervenuto nelle more del giudizio, a seguito della pronuncia delle Sezioni Riunite, giustifica la compensazione.
Nota della Redazione
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